Dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti: nella quantificazione del profitto del reato da sottoporre a confisca, non va tenuto in considerazione l’eventuale mancato pagamento dell’Irap che venga rilevato insieme all’omissione di una pluralità di tributi.
Con sentenza n. 5148 del 6 febbraio 2024, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla vicenda giudiziaria riguardante il titolare di una ditta individuale che era stato penalmente condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
All'imputato era stato contestato di avere indicato, nella dichiarazione annuale dei redditi, elementi passivi risultanti sulla base di fatture emesse da alcune imprese commerciali per operazioni risultate inesistenti, per un importo complessivo pari ad oltre 100mila euro.
I giudici di merito, in tale contesto, avevano disposto anche la confisca della somma indicata quale profitto del reato contestato.
L'imprenditore si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, un vizio di motivazione in relazione alla richiesta, dallo stesso formulata in sede di gravame, di rideterminazione dell'importo della confisca per equivalente.
La determinazione dell'imposta evasa, in particolare, era stata operata sommando, oltre all'Irpef e all'Iva non versate, anche le somme dovute quali addizionali regionali e comunali e quella dovuta a titolo di Irap.
Somme, queste ultime, che secondo la difesa del ricorrente non dovevano essere considerate quale profitto del reato.
Da qui il ricorso in sede di legittimità.
La Terza sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondate le doglianze del ricorrente, concludendo per l'annullamento della sentenza di merito, limitatamente alla confisca dell'ammontare della somma dovuta a tutolo di Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Nella loro decisione, gli Ermellini hanno spiegato come l'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, nel delimitare l'ambito delle somme oggetto di confisca obbligatoria, faccia riferimento ai beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato commesso.
Rispetto al caso in esame, quindi, andava verificato se la violazione dell'art. 2 del medesimo D. Lgs. si fosse realizzata anche ove il fine perseguito dal soggetto che aveva indicato nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, fosse stato quello di evadere, oltre all'Irpef e all'Iva, anche le cosiddette addizionali regionali e comunali e l'Irap.
Il Collegio di legittimità ha dato una duplice risposta a tale quesito, ritenendo tale verifica positiva, quanto alla prima tipologia di imposte, negativa, quanto alla seconda.
Da una parte, infatti, le addizionali regionali e comunali sono delle vere e proprie componenti delle imposte sul reddito, delle quali condividono appieno la natura.
E ciò, nonostante le medesime abbiano una particolare destinazione soggettiva, in quanto non dirette ad alimentare la cosiddetta fiscalità generale ma dirette a costituire una delle provviste degli enti territoriali cui le stesse sono destinate.
Dall'altra, per quanto concerne l'Irap, vi è una sostanziale diversità di struttura che rende tale imposta estranea "rispetto al fuoco della disposizione la cui violazione è stata contestata".
Fra i presupposti di tale imposta, difatti, è ricompresa la circostanza, del tutto estranea all'ordinaria imposta sui redditi, che il contribuente si sia avvalso di un'autonoma organizzazione atta ad incrementare la personale capacità di produzione della ricchezza.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, si è già pronunciata in questo stesso senso, laddove ha rilevato - anche se con riferimento ad altra imputazione ma esprimendo un principio valido anche per il caso in esame - che nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di omessa dichiarazione, è irrilevante l'evasione dell'imposta Irap, non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico.
La decisione impugnata, quindi, nella quale non era stato tenuto conto di tale specificità, risultava meritevole di annullamento, senza rinvio, nella parte in cui in essa era stata confermata anche la confisca penale per equivalente della somma dovuta dal ricorrente a titolo di Irap, confisca che, pertanto, è stata eliminata.
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