In occasione della diretta Map di ieri, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato importanti chiarimenti riguardo alla rilevanza delle plusvalenze e minusvalenze su beni strumentali, costi del personale e deduzione dell’Irap e dell’Ires. Proprio riguardo all’Irap si resta in attesa di una circolare esplicativa dell’Amministrazione finanziaria, che tenga conto delle modifiche sul tributo introdotte dalla Finanziaria 2008 (L. 244/07) e dal più recente decreto anticrisi (Dl 185/08). Tra le precisazioni più rilevanti, quella secondo la quale le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali formano la base imponibile Irap dei soggetti Ires. Non sono rilevanti, invece, le plus/minus derivanti dal trasferimento d’azienda perché rientrano tra i componenti “straordinari” del conto economico. Allo stesso modo, per le Entrate non rilevano le differenze da valutazione. È stato poi confermato che la deduzione dell’Irap dall’Ires segue il criterio di cassa, ma a condizione che gli acconti non eccedano l’imposta dovuta per il periodo. Per quanto riguarda i rimborsi dei periodi pregressi, si attende un provvedimento dell’Agenzia che dovrà rimettere nei termini tutti coloro che hanno visto scadere il periodo dei 48 mesi, proprio in attesa dell’approvazione del modello che ancora deve essere varato. Importanti chiarimenti sono stati forniti anche riguardo la gestione dei costi del personale, altra grande questione lasciata aperta dalla Finanziaria 2008. Le Entrate ribadiscono che è rimasta invariata la disciplina relativa alla gestione dei suddetti costi e riconoscono che le spese per il personale sono ammesse in deduzione se sono state tassate in capo alla controparte (esempio: spese per l’acquisto di autovetture o cellulari destinati ai dipendenti).
A seguito delle modifiche introdotte per l’Ires e il prelievo locale, un importante chiarimento sull’argomento giunge anche dalla circolare Assonime n. 14 di ieri, che è intervenuta a proposito del maggiore problema applicativo cui stanno andando incontro i contribuenti nel calcolare la quota di deduzione da riportare nel modello Unico 2009. Per Assonime, è ammessa la deduzione dall’imponibile Ires dell’Irap con criterio di cassa, ma nel limite del 10% dell’importo pagato nell’anno di riferimento. Dunque, per il 2008 si devono considerare gli importi versati in acconto lo scorso anno e nel caso in cui l’acconto Irap già versato superi la quota di Irap dovuta, allora il 10% andrà calcolato sul minore ammontare di competenza del periodo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".