Irap, dal “cuneo” sconti a scelta
Pubblicato il 17 aprile 2008
La legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto nuove deduzioni per il costo del lavoro da applicare nel calcolo dell’Irap a partire dai bilanci 2007. Per il primo anno di applicazione gli sconti devono essere ragguagliati e spettano in alternativa ad altre agevolazioni eventualmente fruibili dal datore di lavoro per singolo dipendente. La deduzione più conveniente sarà quella applicabile e dichiarata in una nuova sezione del modello Irap. Le imprese devono, in primo luogo, quantificare il valore della produzione sulla base dei dati del conto economico e poi determinare la quota di costo lavoro ammesso in deduzione. Per i dipendenti assunti a tempo indeterminato spettano i nuovi importi previsti per il taglio del cuneo, che non possono essere fruiti dalle imprese che operano in regime di concessione e tariffa in alcuni specifici settori. Per ogni lavoratore spetta uno sconto di 5mila euro su base annua che si cumula all’intero ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Per alcune Regioni d’Italia la deduzione è raddoppiata, tranne che per banche e assicurazioni. La deduzione doppia e soggetta al tetto di aiuti “de minimis”, pari a 200mila euro nell’arco di tre periodi d’imposta, e non spetta a banche e assicurazioni. Inoltre, sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati per disposizioni di legge che rappresentano un costo per il datore di lavoro oppure quelli versati a forme pensionistiche complementari, a casse, fondi e gestioni private. Per il periodo d’imposta 2007, gli sconti Irap sul cuneo fiscale spettano in misura ridotta (50% da gennaio a giugno; 100% da luglio a dicembre). La scelta si effettua per ciascun dipendente con un semplice calcolo di convenienza. Data la misura ridotta spettante per il 2007, potrebbe essere opportuno per questo primo anno applicare le deduzioni alternative. L’ammontare delle deduzioni per Inail, cuneo fiscale, e agevolazioni alternative non può eccedere il costo totale del lavoro. La deduzione per il cuneo fiscale non si applica per gli amministratori e co.co.co, anche se con rapporto a tempo indeterminato. Resta da chiarire a quale soggetto spettino i nuovi sconti in presenza di distacco di personale o lavoro interinale.