Il compenso a terzi, l’utilizzo di beni strumentali ed il pagamento di canoni di locazione non costituiscono elementi decisivi ai fini della sussistenza del presupposto – autonoma organizzazione – per assoggettabilità ad Irap.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di una contribuente volto ad ottenere il rimborso Irap per determinate annualità.
I giudici di legittimità, in particolare, cassano la pronuncia con cui la Ctr aveva desunto la sussistenza di autonoma organizzazione per il solo fatto che la contribuente medesima, di professione avvocato, avesse erogato, nelle annualità di riferimento, compensi a collaboratori terzi, impiegato beni strumentali e pagato canoni di locazione.
Invero la Corte territoriale – sentenzia la Corte Suprema con sentenza n. 17221 del 19 agosto 2016 – nel ritenere decisivi detti fattori, ha omesso la necessaria valutazione in ordine all'eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento di tale soglia minima (quale requisito indispensabile per la sussistenza di autonoma organizzazione, dunque per assoggettabilità ad Irap).
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