Ipoteca nulla senza intimazione
Pubblicato il 30 giugno 2008
La Ctp di Milano – sentenza n.
100/12/08 depositata il 10 giugno scorso – analizzando il ricorso di un contribuente che ha chiesto l’annullamento di un’iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà e notificata allo stesso nel luglio 2007, afferma che è illegittima, e in quanto tale deve essere annullata, l’iscrizione ipotecaria che non sia stata preceduta dall’intimazione di pagamento. I giudici hanno tenuto fuori dal giudizio l’Amministrazione finanziaria, in quanto estranea alla fase di esecuzione ricadente esclusivamente sull’agente esattoriale. Nel caso esaminato, le notifiche erano state presentate al contribuente nel lontano 1998, dopodiché il concessionario della riscossione non si era più attivato. Solo nel luglio 2009, il concessionario ha provveduto all’iscrizione ipotecaria, senza farla però precedere da alcuna intimazione di pagamento. Da qui, il motivo di ricorso del contribuente e la decisione della Commissione che ha ritenuto illegittima l’iscrizione, in quanto – a detta dei giudici - occorre fornire di sanzione l’obbligo di intimare il pagamento prima di procedere all’espropriazione.