Investment Compact: le novità della Camera per Pmi innovative e Start up
Pubblicato il 12 marzo 2015
Dopo che le Commissioni Finanza e Attività produttive della Camera hanno approvato un pacchetto di emendamenti al
DL Investment Compact (DL n.
3/2015), oggi, 12 marzo 2015, il testo del provvedimento dovrebbe ricevere il via libera dall’Aula, prima di essere trasmesso al Senato.
I ritocchi apportati durante l’iter parlamentare hanno riguardato in primo luogo la disciplina delle
PMI innovative, l’estensione del
Fondo di garanzia PMI ai finanziamenti erogati dalle imprese di assicurazioni e il regime fiscale di favore relativo al
“patent box”.
Pmi innovative
Il decreto Investment Compact cambia i confini della categoria delle imprese rientranti nelle cosiddette
“Pmi innovative” disciplinate all’articolo 4.
Viene precisato che potranno assumere lo status di Pmi innovative solo le
società di capitali, anche
cooperative, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato.
Per quanto riguarda il requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per l'acquisizione della qualifica di Pmi innovativa è stato specificato che nel volume delle spese da considerare, oltre alle spese in ricerca e sviluppo, rilevano anche le spese in
innovazione.
Per quanto riguarda le
agevolazioni fiscali riconosciute a chi
investe nelle PMI innovative (art. 29 del DL
179/2012) è stato stabilito che gli incentivi si applicano agli investimenti in
Pmi innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.
È prevista, poi, l’estensione di tali agevolazioni anche per gli investimenti in PMI innovative che operano sul mercato
da più di 7 anni dalla prima vendita commerciale, a condizione che presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.
Patent box
È possibile rinnovare dopo cinque anni il regime fiscale opzionale relativo al “
patent box” (redditi derivanti da brevetti e marchi). Si tratta di una tassazione agevolata, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, per i redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto di determinati beni immateriali, inclusi i marchi commerciali.
Start up
I benefici fiscali riconosciuti alle persone fisiche e società che investono nel capitale di
Start up innovative si applicheranno alle
imprese costituite da non più di 5 anni: viene, dunque, estesa la platea dei beneficiari che prima vedeva un limite fissato ai soli 4 anni di vita delle suddette imprese.
Inoltre, sempre per quanto riguarda le start up è stato stabilito che per la loro costituzione sarà possibile ricorrere – in
alternativa alla firma del notaio - alla
firma elettronica attraverso un modello standard tipizzato che sarà messo a disposizione dal Mise.