Investitori banche fallite. Arbitrati per l’accesso al Fondo di solidarietà

Pubblicato il 14 giugno 2017

Regolamenti in Gazzetta

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, i due decreti, del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministero dell’Economia, volti a disciplinare lo strumento dell’arbitrato nella chiusura delle pendenze con le banche fallite Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

Nel dettaglio, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 82 del 28 aprile 2017, contiene il “Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori, a norma dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83 del 9 maggio 2017, reca, invece, il “Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Fondo di solidarietà

Si rammenta che, ai sensi dei tale ultima normativa, il Fondo di solidarietà citato è stato istituito per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

Chi può accedervi

L'accesso alle relative prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

Per accedere alle risorse del Fondo di solidarietà, gli investitori interessati possono ricorrere al collegio arbitrale.

L'accesso al Fondo, tramite la procedura arbitrale, e le relative prestazioni – si legge nel testo del Decreto dell’Economia – “costituiscono modalità di ristoro del pregiudizio subito dall'investitore in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, ciò nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.

Entrambi i provvedimenti entrano in vigore il 28 giugno 2017.

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