Bond Argentina. Non spetta alcun risarcimento all'investitore esperto che decide in piena autonomia l'acquisto dei titoli per telefono.
La Cassazione, con sentenza n. 3335 del 5 febbraio 2019, ha confermato l'accertamento di fatto con cui i giudici di merito avevano ritenuto raggiunta la prova che alcuni investimenti, per i quali i ricorrenti avevano chiesto il risarcimento alla banca, fossero stati dettati, in realtà, da una conoscenza effettiva, da parte di essi investitoti, delle variabili che ne esprimevano la rischiosità.
La Corte d'appello, nella specie, con un'ampia ed articolata motivazione, aveva affermato che i ricorrenti erano adeguatamente informati sul rischio dell'acquisto delle obbligazioni argentine, fondando la propria convinzione sulla base di una serie di elementi probatori.
In primo luogo, gli investitori avevano già acquistato, in precedenza e in più occasioni, dei titoli argentini per rilevanti somme, poi rivendendoli a distanza di pochi mesi.
Inoltre, erano stati acquisiti dei documenti confermativi degli acquisti delle obbligazioni in questione (cd. "fissati bollati") trasmessi agli investitori dopo l'esecuzione degli ordini telefonici impartiti in cui era indicato che si trattava di operazioni "a rischio di solvibilità connessa all'emittente/paese".
Se era vero che tali "fissati bollati" erano stati consegnati dopo l'esecuzione dell'ordine, era altrettanto vero che i risparmiatori aveva continuato ad effettuare acquisti di obbligazioni argentine, conservandoli in portafoglio, anche dopo aver appreso, attraverso l'avvertimento contenuto nel primo "fissato bollato", del rischio connesso alle stesse operazioni.
A ciò si aggiungeva la constatazione di numerose altre operazioni d'investimento eseguite dai ricorrenti, nello stesso periodo, “relative a strumenti d'investimento sofisticati e volatili, connotati da rilevanti rischi di perdita, con frequenti operazioni speculative di acquisto-vendita effettuate anche nell'arco di pochi giorni per cospicue somme di denaro”.
Senza contare il contenuto delle testimonianze acquisite, comprovanti il fatto che l'investitore era stato avvisato del rischio relativo al mantenimento in portafoglio dei titoli argentini, il quale aveva manifestato l'intenzione di incrementare ulteriormente l'investimento nei suddetti titoli, nel periodo in cui iniziarono i ribassi delle relative quotazioni, pur essendone stato sconsigliato da un funzionario della banca.
Non era riscontrabile, per finire, una violazione degli obblighi informativi "alla quale poter attribuire rilievo eziologico in relazione alle scelte d'investimento e alla determinazione del danno conseguente a tali scelte" degli investitori.
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