Investimenti senza informazione? Clienti risarciti

Pubblicato il 21 marzo 2018

Titoli Parmalat in violazione degli obblighi informativi. Nesso causale alleggerito

Quali conseguenze derivano dalla violazione, da parte dell'intermediario finanziario, dell'obbligo di fornire al cliente informazioni specifiche sull'investimento?

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in ordine alla citata questione ricordando, in primo luogo, l’attuale orientamento di legittimità, secondo cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria, tanto da consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità.

Accolto il ricorso degli investitori

In particolare, è stato accolto, con rinvio, il ricorso avanzato da due investitori che chiedevano la riforma della pronuncia resa dai giudici di merito in un giudizio su un'operazione di investimento in “notes” riferite alla Parmalat che i medesimi avevano sottoscritto per il tramite dell’istituto di credito convenuto in giudizio.

La Corte territoriale, dopo avere accertato l'effettiva violazione da parte della banca degli obblighi informativi a cui era tenuta, aveva escluso la nullità dell'operazione, sulla base del rilievo che “la violazione della norme pure imperative degli obblighi di comportamento posti a carico dei soggetti abilitati non possono costituire causa di nullità del contratto”, violazione che – era stato rilevato – poteva solo dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'intermediario ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto.

La medesima violazione – a suo dire - non era di per sé sola sufficiente nemmeno a fondare una domanda risarcitoria, in quanto sarebbe stata necessaria anche la prova del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato, ossia del fatto che in presenza di una completa informazione il cliente non avrebbe dato corso all'investimento rivelatosi per lui pregiudizievole.

Cassazione: da valutare la rilevanza, nella specie, dell’informazione

Nell’accogliere le doglianze della coppia di investitori, la Suprema corte – ordinanza n. 6920 del 20 marzo 2018 – ha prioritariamente sottolineato il peso, “intrinsecamente determinante, dell'informazione da prestare che - secondo quanto accertato dai giudici di merito - la banca avrebbe dovuto trasmettere ai clienti investitori, ma che per contro aveva omesso di fare.

Era, ossia, un'informazione primaria, relativa alla stessa definizione del prodotto finanziario, in quanto si trattava di un'operazione tra soli investitori istituzionali (grey market), rivolta a una sorta di “vendita di cosa futura”. L’importanza di questa, e la conseguente incidenza determinante in punto di nesso di causalità, era ancor più evidenziata in considerazione della clausola contrattuale relativa alla Circular Offering, e del messaggio di forte e "straordinario" rischio che la stessa di base conteneva.

La Corte territoriale, in definitiva, aveva operato un’erronea valutazione nell'escludere la sussistenza del nesso di causalità senza tenere adeguato conto delle caratteristiche presentate dalla fattispecie in esame e, in particolare, del forte rilievo che la comunicazione ai clienti avrebbe potuto avere per la formazione della decisione dei medesimi.

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