Gli intermediari finanziari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare scelte consapevoli di investimento e disinvestimento.
Non esonera da eventuale responsabilità per deficit informativo al cliente, la limitatezza di conoscenza sul prodotto proposto, a causa delle dimensioni locali della banca e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli.
Gli intermediari, difatti, hanno l’obbligo di acquisire essi stessi una conoscenza dei prodotti finanziari, adeguata alla prestazione da fornire. Trattasi in particolare di conoscenza concreta, non soltanto in riferimento alla denominazione generale dei prodotti (obbligazione, azione, ecc) ed alla generica proiezione dei rischi conseguenti all'acquisto; bensì del mercato ove essi sono specificamente collocati.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 8619 del 3 aprile 2017, accogliendo le ragioni di un investitore, che aveva acquistato diverse obbligazioni, poi rivelatesi rischiose, anche a ridosso del relativo default. Il ricorrente in particolare, aveva agito perché fosse accertato il grave inadempimento della banca, stante la carenza di indicazioni sulle caratteristiche dei titoli e soprattutto sui rischi dell’operazione.
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