La normativa che consente a soggetti Irpef e Ires di ottenere benefici fiscali per investimenti in imprese startup innovative è oggetto di trattazione da parte dell’agenzia delle Entrate.
L’agevolazione, precisa la risposta n. 368 del 6 settembre 2019, spetta anche in caso di conferimenti frazionati effettuati da persone fisiche ad una srl.
La disciplina è contenuta nel DL n. 179/2012, art. 29, da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2019, e riconosce benefici fiscali – detrazioni Irpef e deduzioni Ires - a coloro che investono nel capitale sociale di startup innovative, sia direttamente che indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che capitalizzano nelle predette startup.
La particolarità del caso prospettato è che l’aumento di capitale della società investitrice nella startup è avvenuto attraverso sottoscrizioni parziali di persone fisiche, effettuate con bonifici bancari. Si tratta, quindi, di investimento indiretto.
Le Entrate, quindi, ritengono che ciò sia in linea con quanto specificato nella circolare agenziale n. 16/2014, secondo la quale in caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, possono essere agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la startup innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di aumento del capitale sociale, “rilevano un incremento della voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote”. Ciò anche nel caso in questione dove i conferimenti sono stati frazionati.
Quindi la società investitrice può rilasciare la certificazione che consente ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione Irpef.
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