Entro il prossimo 31 dicembre 2022 imprese e professionisti devono fare i conti con l’effettuazione ovvero la prenotazione (mediante l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) degli investimenti in beni strumentali nuovi. Per i beni “4.0” tale valutazione è urgente vista la possibilità di fruire di un tax credit più alto. Infatti, ancorché l’agevolazione sia riconosciuta fino al 2025, la relativa misura decresce nel tempo: così, ad esempio, se l’investimento in un bene materiale “4.0” è effettuato entro il 31.12.2022 – ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo, mentre se lo stesso investimento viene effettuato successivamente la misura decresce fino al 20%. Da evidenziare anche che, in mancanza di una prenotazione al 31.12.2022, per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, ad oggi, non appare possibile (salvo proroghe) accedere al tax credit nel corso 2023.
Prima di entrare nel merito delle valutazioni di fine anno, si ricordano alcuni capisaldi del beneficio. Sul piano soggettivo, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato". Sono, quindi, ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie:
Ancora, si collocano nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie del credito d’imposta:
In merito, poi, al “contemporaneo” esercizio di attività professionale e d’impresa è stato chiarito che se un soggetto esercita come attività principale quella professionale e come attività secondaria quella di impresa non si ravvisano, in linea di principio, preclusioni in capo al contribuente attesa l’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa. Sarà cura del beneficiario provvedere, sul piano contabile e documentale, a “separare” le spese ammissibili rilevanti per il calcolo del credito d’imposta. Un aspetto su cui occorre porre particolare attenzione, poi, concerne il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, infatti, la fruizione del beneficio è “condizionata” al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
ATTENZIONE: Nell’ambito della circolare 9/E/2021 è stato precisato che il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Per l’Agenzia, quindi, la disponibilità di un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. E’, tuttavia, necessario che detto documento risulti in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi. Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta spettante. Nel caso in cui il credito d’imposta (ossia la relativa la quota annuale) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo è da ritenersi “indebito” (stante il fatto che la regolarità contributiva costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del bonus) e, pertanto, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all’art. 13, comma 4, del DLgs.n.471/1997, pari al 30% del credito utilizzato.
Sono, poi, escluse dalla possibilità di accedere al beneficio:
In merito a queste ultime, la circolare 9/E/2021 ha confermato l’orientamento sostenuto nell’interrogazione parlamentare n. 5-05261/2021 secondo cui l’applicazione delle sanzioni interdittive comporta una limitazione “temporanea” all’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e, pertanto, l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare solo l’arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva. Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo interessato dalle sanzioni interdittive saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta.
ESEMPIO: nel caso l’impresa abbia subito un periodo di interdizione di 6 mesi - dal 01.03 al 01.09.2022 – per la stessa non è possibile fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo. Gli acquisti effettuati al di fuori di tale periodo sono comunque agevolabili.
In generale, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa e destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Rispetto alla norma precedente (ex L. 160/2019), quindi, vengono inclusi nell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio anche gli investimenti in beni immateriali diversi da quelli elencati nell’Allegato B alla L. 232/2016.
In pratica, si individuano le seguenti tre tipologie di investimenti agevolabili:
Al riguardo, si riprendono alcuni importanti concetti espressi nella circolare 4/E/2017:
Novità |
Gli investimenti devono riguardare beni materiali strumentali “nuovi”. Pertanto, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Si segnala che può essere agevolabile in capo all’acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità. riguardo, poi, ai beni “complessi”, alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. |
Strumentalità |
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo. |
Territorialità |
I beni oggetto dell’investimento devono appartenere a strutture aziendali ubicate in Italia. Non rileva che il bene sia stato prodotto da aziende italiane o straniere |
Continuano ad essere esclusi dall’agevolazione, invece, gli investimenti concernenti:
Di particolare rilevanza la determinazione del “momento” di effettuazione degli investimenti.
Al tal fine, si seguono (sia per le imprese che per i lavoratori autonomi) le regole generali della “competenza” (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) e, pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:
Per le acquisizioni di beni con contratti di “leasing” rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza. Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti: la progettazione dell’investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la mano d’opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, ecc..). Infine, nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante un contratto di appalto, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura “differenziata” in relazione alla tipologia dei beni oggetto di investimento ed al momento di effettuazione dello stesso. In particolare, relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici” (ossia quelli diversi da “Industria 4.0”) il beneficio è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni:
In merito al “costo agevolabile” si rammenta che, stante la norma dell’articolo 110, comma 1, lett. b) del Tuir si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Investimento |
Periodo |
Beneficio |
Beni materiali |
dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, alle condizioni previste |
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Beni immateriali |
dal 1° gennaio 2022 al 31.12.2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, alle condizioni previste |
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Per quanto riguarda, invece, gli investimenti in beni "Industria 4.0" occorre tener presente che:
Periodo |
Credito d’imposta |
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione |
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
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dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione |
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
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Investimenti all'allegato B alla L. 232/2016 |
Credito d’imposta |
effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 |
il credito d'imposta è riconosciuto:
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effettuati dal 01/01/2022 e al 31/12/2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione |
il credito d'imposta è riconosciuto:
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effettuati dal 01/01/2023 e al 31/12/2023 ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione. |
il credito d'imposta è riconosciuto
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effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione |
il credito d’imposta spetta:
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effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione |
il credito d’imposta spetta:
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ATTENZIONE: con l’articolo 10 del D.L. n. 4/2022 convertito (cd. “Sostegni-ter”) alle disposizioni dell’articolo 1, comma 1057-bis della L. n. 178/2020 si “aggiunge” il seguente periodo: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro”. In tal modo, il credito d’imposta è riconosciuto, solo in relazione a determinati investimenti, nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni ma fino al nuovo limite massimo di 50 milioni di euro. Gli investimenti agevolabili con il nuovo massimale sono quelli inclusi nel PNRR e diretti alla realizzazione di obiettivi di “transizione ecologica”; sarà un apposito decreto del Mise ad individuare tali investimenti. Alla luce di dette novità pare, quindi, che il credito d’imposta possa essere riconosciuto nella misura del 5%:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (articolo 17 del D.lgs. 241/1997), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, in tre quote annuali di pari importo (per i beni materiali e immateriali sia "ordinari" che "4.0") a decorrere dall'anno:
Si ricorda che non è più consentito l’utilizzo in unica soluzione del tax credit relativo agli investimenti in beni generici. Resta utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale il credito d’imposta per investimenti:
Se l’interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di una delle quote, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia Telefisco 2021 e circolare 9/E/2021).
Così, ad esempio, se a fronte di un credito d’imposta pari a 900 - da utilizzare in compensazione in tre quote di 300 nel 2022, 2023 e 2024 - l'impresa, nel corso del 2022, utilizzi il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi, sarà possibile utilizzare l'eccedenza di 50 (non utilizzata per incapienza nel 2022) “aggiungendola” alla quota di 300 di competenza del 2023.
Va, infine, sottolineato che il credito d'imposta:
La norma, poi, disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
ESEMPIO: In caso di investimenti in beni materiali "ordinari" effettuati nel 2021, i beni agevolati non devono essere ceduti a titolo oneroso o destinati all'estero fino al 31.12.2023.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere “riversato” dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Infine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione purché nel medesimo periodo d’imposta l’impresa:
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile. Si rammenta che queste disposizioni non trovano applicazione per i beni “ordinari” ma solo per quelli dell’allegato A alla legge n. 232/2016.
Sono previsti precisi obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere la seguente dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.
La mancanza di tale “dicitura” determina la revoca dell'agevolazione. Tuttavia, è possibile “regolarizzare” il documento già emesso (si rimanda, a tal fine, alle risposte degli interpelli n. 438 e 439 del 5.10.2020). Quindi, se il documento è stato emesso in formato cartaceo, il cessionario può riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro". Se, invece, sono state ricevute e-fatture, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scritta indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, "realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso"; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa", che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SDI (circolari 13/E/2018 e 14/E/2019).
ATTENZIONE: La “dicitura” va riportata anche sul documento di trasporto. Diversamente, nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento alla norma (risposta n. 270/E/2022).
Inoltre, in relazione agli investimenti materiali e immateriali “Industria 4.0” le imprese sono tenute a produrre una perizia “asseverata” rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ATTENZIONE: Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato (art. 10-ter del DL 4/2022).
Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
Da, ultimo, si ricorda che, quale ulteriore adempimento, occorre effettuare apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con riferimento ai beni "Industria 4.0"; a tal fine occorre utilizzare specifico modello da inviare entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. Tuttavia, la mancata comunicazione al Ministero non pregiudica la spettanza dell’agevolazione.
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