Investimenti in beni strumentali, agevolazioni fiscali con novità rispetto al passato
Pubblicato il 20 febbraio 2015
Il Dl competitività (decreto legge
91/2014) attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa un
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale devono essere ubicati nel territorio dello Stato e gli investimenti per essere agevolati devono essere effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Decreto legge) fino al 30 giugno 2015.
L’Agenzia delle Entrate, con la
circolare n. 5 del 19 febbraio 2015, illustra tutte le novità inerenti le nuove agevolazioni fiscali dirette a favorire gli investimenti delle imprese.
Il beneficio
Si tratta di un
credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccesso rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con possibilità di escludere dalla media il periodo d'imposta nel quale sono stai effettuati i maggiori investimenti.
Nella circolare è spiegato che per omogeneità di calcolo con gli esercizi precedenti, la media degli investimenti pregressi deve essere calcolata in modo aritmetico: si considerano solo gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 tabella ATECO, si esclude dalla somma il periodo di imposta in cui l'investimento è stato maggiore e si divide il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue.
Nel calcolo della media degli investimenti del quinquennio precedente occorre considerare anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati.
Il credito d’imposta così determinato non subisce limitazioni e non ha vincoli di compensazione in F24. Esso, infatti, non è soggetto né al limite di 250 mila euro previsto dalla normativa vigente per i crediti agevolabili né a quello di 700 mila euro previsto per la compensazione annuale di crediti e contributi.
Soglia minima investimento
Una novità introdotta dal Dl competitività per la cosiddetta
Tremonti-quarter rispetto alle precedenti versioni della norma agevolativa è che ora è stata introdotta una
soglia minima di costo al di sotto della quale gli investimenti non rilevano ai fini dell’agevolazione fiscale.
La soglia è fissata a 10mila euro.
Il beneficio fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi spetta, dunque, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a 10mila euro. Tale ammontare minimo va verificato in relazione a ciascun progetto di investimento e non ai singoli beni che lo compongono, ricomprendendo nel progetto stesso anche le spese per gli oneri di diretta imputazione, come, per esempio, i costi di trasporto, di montaggio e di installazione.
Non vanno invece considerati gli investimenti di valore inferiore a 10 mila euro oltre che i beni destinati a strutture produttive ubicate fuori del territorio dello Stato.