Diversi i chiarimenti per la corretta applicazione dell’agevolazione
Sul tema degli investimenti in beni strumentali, vi sono quest’anno due importanti agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016). La suddetta legge ha prorogato il già noto super ammortamento, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), e contemporaneamente ha previsto una nuova agevolazione con il fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (iper ammortamento) facenti parti del modello afferente all’Industria 4.0.
Relativamente all’iper ammortamento diversi sono stati i chiarimenti effettuati dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate in occasione del consueto appuntamento annuale di Telefisco. In particolare, chiarisce l’Agenzia, l’iper ammortamento riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa e non anche gli esercenti arti e professioni, questi ultimi possono beneficiare solo del super ammortamento.
La nuova agevolazione, per la tipologia di investimenti previsti, è fruibile dunque esclusivamente dai soggetti titolari di reddito d’impresa, e consiste in una maggiorazione del 150% del costo di acquisto fiscalmente ammortizzabile di determinati beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico ed elencati nell’allegato A alla suddetta legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione, della produzione, o alla rete di fornitura. L’iper ammortamento in pratica permette di ammortizzare un importo finale pari al 250% del costo di acquisto. L’ambito temporale di applicazione corrisponde a quello del super ammortamento dopo la proroga, ovvero per gli investimenti in beni materiali, strumentali nuovi, effettuati entro il 31 dicembre 2017, o per quelli acquistati entro il 30 giugno 2018, purché entro fine 2017:
Una ulteriore nuova maggiorazione del 40% del costo di acquisto, viene introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 per i beni immateriali indicati nell’allegato B alla suddetta legge. Tale agevolazione deve considerarsi funzionale e accessoria a quella relativa ai beni indicati nell’allegato A, in quanto è indirizzata ai software, ai sistemi, alle piattaforme e alle applicazioni idonee ad interconnettere i beni che portano al modello della cosiddetta industria 4.0 comprendente interventi specifici volti a favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.
Per l'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali ed immateriali di cui agli Allegati A) e B) alla Legge di Bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire:
Tale relazione deve attestare che:
In pratica il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell'impresa, la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.
Tra le questioni operative su cui si focalizzavano alcune perplessità, una riguarda appunto il requisito dell’interconnessione del bene oggetto di investimento con il sistema aziendale. L’Agenzia delle Entrate in merito, ha sciolto alcuni dubbi.
Affinché un bene possa definirsi “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario che:
La definizione di interconnessione e le informazioni che deve contenere la dichiarazione dei periti che certificano questo requisito, dovrebbero essere oggetto di un protocollo d’intesa tra Confindustria e il ministero dello Sviluppo economico (in questo senso è indirizzata una nota di Confindustria del 22 dicembre 2016 relativa all’iper ammortamento).
Il tema dell’interconnessione del bene è particolarmente delicato, dato che, come si evince anche dalla relazione governativa al disegno di legge, solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale scatta la maggiorazione del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti.
Negli esercizi in cui non è ancora avvenuta la connessione, ci sarà sempre un bene che potrà beneficiare dell’agevolazione, ma per il quale non si potrà applicare la più vantaggiosa percentuale prevista dall’iper ammortamento. In questo caso la percentuale di cui si potrà beneficiare sarà quella minore del 40 per cento.
Un altro tema trattato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la perizia giurata. Questa deve essere redatta da tecnici esperti iscritti negli appositi Albi nel caso di investimenti in beni con valore superiore a 500 mila euro. La risposta delle Entrate in merito è abbastanza chiara, ovvero che la perizia deve essere redatta per ogni singolo bene.
A fini dell’applicazione, il superamento della citata soglia deve essere valutato per ogni singolo investimento. All’interno dello stesso programma di investimenti ci potranno essere beni di costo unitario inferiore, per i quali la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante della società, e beni che superano la soglia, per i quali si dovrà ricorrere ai periti.
Se vi sono più beni di costo unitario superiore a 500 mila euro, seguendo le indicazioni delle Entrate, occorrerà una perizia per ciascuno di essi.
È interessante notare il caso in cui esistano beni relativi all’Industria 4.0 di costo inferiore al mezzo milione di euro. In questa situazione, il requisito dell’interconnessione deve essere certificato dal legale rappresentante della società e, quindi, da un soggetto che avrà comunque bisogno di un supporto tecnico esterno per esprimersi compiutamente su aspetti che, nella maggior parte dei casi, esulano dalle sue competenze specifiche.
L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). Per la spettanza della maggiorazione del 150% l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento, deve seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Un bene materiale strumentale nuovo, elencato nell’allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40 per cento.
Nelle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2017, viene precisato che poiché la norma sulla maggiorazione del 150% si riferisce letteralmente alle imprese, i lavoratori autonomi non potranno, per eventuali investimenti tecnologici effettuati nel 2017, applicare l'iper ammortamento, potranno tuttavia beneficiare del super ammortamento.
Anche adottando una interpretazione meno formale, dalla lettura della tabella allegata alla legge di bilancio (Allegato A) si può facilmente intuire che gli investimenti ivi previsti, non sono generalmente conciliabili, ad esempio, con l'attività di un professionista. La norma che disciplina gli iper ammortamenti non indica espressamente i soggetti abilitati a usufruire dell'incentivo, al contrario del super ammortamento, per il quale la disposizione originaria (Legge 208/2015) stabilisce che l'incentivo è fruibile dai titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni.
L'Agenzia ritiene che, poiché la legge in alcuni passaggi che indicano i requisiti e le formalità per accedere alla maggiorazione del 150%, richiama letteralmente le imprese (“per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione” e “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese”), l'iper ammortamento non sia utilizzabile da parte dei professionisti anche qualora questi acquistino beni con i requisiti di funzionamento previsti nel citato allegato.
A prescindere dal dato letterale, la stessa tipologia dei beni detassabili (in prevalenza macchinari utilizzati ed utilizzabili solo nell'industria) porterebbe ad escludere che un libero professionista possa impiegare un simile bene strumentale per la propria attività.
L'esclusione del “Iper bonus” si riflette conseguentemente anche nella impossibilità di sfruttare l’ulteriore detassazione per i beni indicati immateriali connessi e presenti nell’allegato B.
I professionisti potranno cosi in definitiva avvalersi relativamente ad investimenti per beni strumentali del super ammortamento del 140%. Per gli esercenti arti e professioni, la deduzione degli ammortamenti (e così dunque della maggiorazione del 40%) non è condizionata alla entrata in funzione del bene, non è nemmeno prevista per i lavoratori autonomi la riduzione alla metà dei coefficienti nel primo anno, sicché l'incentivo per tali contribuenti risulta più accelerato che per le imprese.
Tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, viene chiarito che l’iper ammortamento compete anche in caso di beni in leasing. A differenza del super ammortamento, la normativa non effettua alcun riferimento letterale al riconoscimento dell’“iper deduzione” in presenza di contratti di locazione finanziaria, facendo riferimento solo al costo di acquisizione. Tale situazione aveva, in un primo momento, generato il dubbio se l’agevolazione potesse essere fruita o meno anche in presenza di leasing. Anche se la risposta nel senso positivo sembrava possibile e coerente con lo scopo dell’agevolazione, ora vi è la conferma ufficiale.
Un altro chiarimento ha riguardato l’ulteriore agevolazione del 40% sul bene immateriale indicato nell’allegato B, quando quest’ultimo è connesso ad un bene acquistato in anni precedenti dall’impresa.
L’Agenzia ha precisato che la suddetta agevolazione è riconosciuta ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento. Viene messo in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato), tale aspetto è confermato anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla Legge di Bilancio.
In conclusione un investimento in software rientrante nell’allegato B, può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Altro chiarimento ha riguardato i software “embedded” (integrati) acquistati assieme al bene relativo all’ “Industria 4.0” ovvero acquistati a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento. In questo caso si applicherà la più favorevole agevolazione dell’iper ammortamento, interpretazione questa coerente con l’elenco dell’allegato B che individua anche software “stand alone”, non necessari per il funzionamento del bene.
Le incertezze relative all’applicazione delle norme sugli investimenti tecnologici, fanno si che l’ambito normativo dell’Industria 4.0 si presenta ancora come un cantiere aperto dove man mano si sta facendo chiarezza per mettere le aziende nelle condizioni di utilizzare correttamente le agevolazioni previste, ed effettuare gli investimenti ad alta tecnologia.
In tale contesto si segnala un emendamento presentato al Decreto sul Mezzogiorno in esame alla Camera, con il quale si dovrebbe allargare il bacino di beni che, nell’ambito dell’Industria 4.0 possono beneficiare delle diverse agevolazioni. Saranno considerati a tutti gli effetti “beni funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 anche quelli impiegati per l’ammodernamento o il revamping (rinnovamento). Rientrano in questa fattispecie i dispositivi, di strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel rinnovamento dei sistemi di produzione esistenti.
Un altro emendamento ha riguardato un punto controverso dell’Iper ammortamento (peraltro affrontato anche nell’incontro di Telefisco) ovvero quello delle perizie tecniche per i beni superiori a 500 mila euro. La modifica dovrebbe alleggerire l’onere della perizia, nel caso ci si rivolga a un ente di certificazione accreditato in quanto potrebbe bastare anche un semplice attestato di conformità. La perizia tecnica giurata dovrà, comunque, essere effettuata se ci si rivolge a un ingegnere o ad un perito industriale.
Quadro Normativo |
Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Risposte e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate |
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