Nella risoluzione n. 187 di ieri, 26 luglio, l’agenzia delle Entrate è intervenuta per definire l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge per i subappalti in edilizia, in particolare per le imprese che operano sia l’istallazione di ponteggi di proprietà di terzi che il noleggio e l’installazione di ponteggi propri. Secondo le Entrate, in riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche, il contratto per l’istallazione del ponteggio per conto terzi segue le regole del reverse charge mentre il noleggio, anche se accompagnato dall’istallazione, segue il regime ordinario poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio.
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