Invalidità permanente, risarcibile esclusivamente il danno biologico

Pubblicato il 04 marzo 2022

In caso di invalidità permanente del lavoratore, l’INAIL può risarcire esclusivamente il danno biologico. La ratio secondo la quale la tutela risarcitoria interessi solamente la menomazione all'integrità psico-fisica del danneggiato che si protrae per tutta la vita, sia essa parziale o totale, è rinvenibile dal combinato disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e dell'art. 66 del Dpr. n. 1124/1965. Essa opera a far data dal giorno successivo a quello in cui cessa l'inabilità temporanea.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6503 del 28 febbraio 2022.

Inabilità temporanea, le tutele

L'art. 66 del Dpr. n. 1124/1965 stabilisce che per inabilità temporanea è previsto il pagamento di:

È previsto, altresì, il rimborso delle cure mediche e chirurgiche e la fornitura degli apparecchi di protesi. La conseguenza di tale assunto è che restano fuori dall'attuale sistema assicurativo tanto il danno biologico temporaneo, quanto il danno morale.

Invalidità permanente, quando è permanente?

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito al caso in cui il lavoratore infortunato, a seguito dell'evento, sia deceduto. Se nel lasso di tempo che intercorre tra la data dell'infortunio e la morte non vi è stata stabilizzazione della lesione all'integrità psicofisica, in capo all'interessato non matura il beneficio all'indennizzo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000. Quest'ultimo infatti, come visto, sorge solo se la lesione all'integrità psicofisica può considerarsi permanente.  

Resta fermo, in ogni caso, il diritto alla trasmissione del danno biologico temporaneo e del danno morale, per i quali può parlarsi, in base alle differenti ricostruzioni che ne vengono fatte, di:

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