In caso di invalidità permanente del lavoratore, l’INAIL può risarcire esclusivamente il danno biologico. La ratio secondo la quale la tutela risarcitoria interessi solamente la menomazione all'integrità psico-fisica del danneggiato che si protrae per tutta la vita, sia essa parziale o totale, è rinvenibile dal combinato disposto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e dell'art. 66 del Dpr. n. 1124/1965. Essa opera a far data dal giorno successivo a quello in cui cessa l'inabilità temporanea.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6503 del 28 febbraio 2022.
L'art. 66 del Dpr. n. 1124/1965 stabilisce che per inabilità temporanea è previsto il pagamento di:
È previsto, altresì, il rimborso delle cure mediche e chirurgiche e la fornitura degli apparecchi di protesi. La conseguenza di tale assunto è che restano fuori dall'attuale sistema assicurativo tanto il danno biologico temporaneo, quanto il danno morale.
La Corte di Cassazione si pronuncia in merito al caso in cui il lavoratore infortunato, a seguito dell'evento, sia deceduto. Se nel lasso di tempo che intercorre tra la data dell'infortunio e la morte non vi è stata stabilizzazione della lesione all'integrità psicofisica, in capo all'interessato non matura il beneficio all'indennizzo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000. Quest'ultimo infatti, come visto, sorge solo se la lesione all'integrità psicofisica può considerarsi permanente.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto alla trasmissione del danno biologico temporaneo e del danno morale, per i quali può parlarsi, in base alle differenti ricostruzioni che ne vengono fatte, di:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".