Ai fini della deduzione Irpef delle necessarie spese mediche e di assistenza specifica, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’articolo 10, comma 1, lett. b) della L. 104/92, non implica necessariamente la condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, relativa alla situazione di handicap (anche non grave), basta ad attestare il possesso del requisito soggettivo dell'agevolazione in argomento.
Dunque, per la grave invalidità o menomazione, è sufficiente la certificazione attestante la condizione di “handicap” rilasciata ai sensi della L. 104/92.
Nel caso, invece, di riconoscimento dell’invalidità civile occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione, senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
I concetti di invalidità civile e di disabilità (attestata secondo la legge 104/1992) perseguono, spiega l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 79 del 23 settembre 2016, finalità diverse: nel primo caso, la valutazione medica riguarda la capacità lavorativa della persona; invece, l’accertamento dell’handicap si concentra sullo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto e, eventualmente, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".