Assonime ha pubblicato la circolare n. 6, in data 19 febbraio 2018, con la quale affronta le semplificazioni introdotte in tema di elenchi Intrastat, a seguito delle modifiche normative avvenute nel corso del 2017.
La disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, infatti, è stata di recente oggetto di alcune semplificazioni, purtroppo tra loro non coordinate, che hanno causato incertezze negli operatori.
A tal proposito si ricorda che, prima, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409, con la finalità di definire le misure di semplificazione in materia e di ridurre il numero dei soggetti coinvolti nella trasmissione di tali elenchi e, poi, è stata pubblicata la determinazione dell'8 febbraio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, con la quale sono state sostituite le istruzioni per la compilazione dei modelli finora in uso.
Assonime, con la circolare n. 6/2018, ha esaminato il quadro normativo che risulta dalle suddette semplificazioni, specificando, riguardo alla loro decorrenza, che esse si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018.
Nella circolare di ieri, l’Associazione si è soffermata, tra l'altro, sulla questione relativa alla verifica del superamento delle soglie per la presentazione degli elenchi Intrastat.
Pur auspicando un celere intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria, Assonime analizza il criterio indicato dalla stessa Agenzia nel provvedimento n. 194409/2017, circa il superamento dei limiti monetari mensili/trimestrali che fanno scattare l’obbligo di presentazione del modello.
L’interpretazione letterale di tale provvedimento non sembra creare dubbi, lì dove specifica che il controllo deve essere effettuato distintamente per ogni categoria di operazioni e che, con riferimento al superamento delle soglie, esse operano, in ogni caso, in maniera indipendente: ciò vuol dire che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
In altri termini, il superamento dei limiti monetari trimestrali, ai fini dell'obbligo, deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni soggette alla comunicazione, ossia: per le cessioni di beni, le prestazioni rese, gli acquisti di beni e le prestazioni ricevute.
Sul punto, nella circolare n. 6/2018, si precisa inoltre che il criterio riguarda sia le nuove soglie, riferite agli acquisti intracomunitari di beni e servizi, sia quelle già previste per la determinazione della periodicità degli elenchi riferiti alle cessioni di beni e ai servizi resi.
Quindi, a differenza del passato, il contribuente potrebbe, ora, essere tenuto a comunicare con frequenza mensile le cessioni e con frequenza trimestrale le prestazioni rese, nel caso in cui abbia superato soltanto per la prima categoria di operazioni attive la soglia trimestrale di 50 mila euro.
Si ricordano, inoltre, quali sono ora le soglie che fanno scattare l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat.
Si sottolinea che gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Intra-2 bis) e servizi (Intra-2 quater) sono stati mantenuti solo per finalità statistiche. I contribuenti, quindi, che non superano le nuove soglie trimestrali (200 mila euro per gli acquisti di beni e 100 mila euro per gli acquisti di servizi) non sono tenuti a presentare gli elenchi.
Mentre, dal 1° gennaio 2018, i contribuenti che superano le soglie rimangono obbligati alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile, sia per gli acquisti intraUe di beni sia per le prestazioni di servizi ricevute.
Specifica la circolare, visto che nella determinazione delle Dogane non è chiaro, che la presentazione dei modelli e le informazioni contenute negli stessi elenchi (rispettivamente Intra 2-bis ed Intra 2-quater) è dovuta solo nella parte statistica e resa con l'indicazione dei “soli dati statistici”.
Si ricorda, infine, che per i soggetti obbligati con periodicità mensile la scadenza del termine per la presentazione degli intrastat è fissata a lunedì 26 febbraio 2018, esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane, mediante il servizio telematico doganale Edi, oppure all’Agenzia delle Entrate, sempre mediante invio telematico.
Sono obbligati all’adempimento: i lavoratori autonomi, i professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali, le società di capitali e gli enti commerciali, le Spa, le Srl, le società cooperative, le Sapa, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, gli imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio eccetera, le società di persone, le società semplici, le Snc, le Sas, gli studi associati e ancora gli istituti di credito, le Sim, gli altri intermediari finanziari, le società fiduciarie.
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