La Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate – in relazione alla Legge n. 164/2016 (Modifiche alla Legge n. 243/2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) - dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria. Le censure di costituzionalità ricadono, in particolare, sul Dpcm n. 21 del 21 febbraio 2017; Regolamento che definisce criteri e modalità di attuazione dell’art. 10 comma 5 Legge n. 243/2012, in materia di ricorso all’indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ed è proprio su detta “delega normativa” ad una fonte secondaria, che si sono appuntate le censure. Orbene le intese regionali pro investimenti – di cui al Dpcm suindicato – necessitano di una disciplina di dettaglio caratterizzata da scelte per lo più discrezionali. Mentre la normazione, come nella specie, demandata ad un Regolamento dovrebbe limitarsi a disciplinare aspetti meramente tecnici.
Accolta a maggior ragione – si legge nella sentenza n. 252 del 6 dicembre 2017 - la censura di costituzionalità, in relazione alla disposizione normativa che rimette al Dpcm la disciplina sull’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni e Province autonome. Trattasi difatti di materia pacificamente da rimettersi a fonte di rango primario, avente valore di legge, pena la violazione dell’art. 120 Cost.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".