Interventi riqualificazione energetica e sostituzione autocaravan con codici tributo

Pubblicato il 13 aprile 2017

Con due risoluzione del 10 aprile 2017 – la n. 47 e la n. 48 – l'Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, del credito d'imposta relativo agli incentivi riconosciuti per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni e per lo sconto sull’acquisto di autocaravan nuovi.

Si tratta di due bonus “verdi” che sono stati previsti dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) e che sono fruibili sotto forma di credito d’imposta solamente in compensazione, utilizzando nel modello F24 un apposito codice tributo che l'Agenzia ha, ora, provveduto ad emanare.

Riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali

Il codice “6876” è dedicato a coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali e hanno accettato di ricevere, a titolo di pagamento, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai condòmini relativa alle spese sostenute per i suddetti lavori.

Dal 13 aprile tale codice è utilizzabile in compensazione, con F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso. Risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017.

Incentivi per la sostituzione di autocaravan

Il codice “6875” è invece utilizzato dai concessionari di camper che devono recuperare l’incentivo statale offerto, per la salvaguardia dell’ambiente, a chi ha sostituito autocaravan di classe “euro 0, 1 e 2”, con altri nuovi, aventi classi di emissione non inferiore alla categoria “euro 5”.

Si ricorda che la Legge n. 208/2015 riconosce un contributo, fino ad un massimo di 8mila euro, per gli acquisti effettuati nel 2016 e con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017. Lo sconto è stato applicato direttamente dal venditore, che ora può recuperarlo con un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24. Anche in questo caso, il modello andrà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione n. 48/E del 10 aprile 2017.

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