L’articolo 2, c. 34, Legge n. 92/12, ha disposto, per il periodo 2013 – 2015, l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei seguenti casi:
Con messaggio n. 4269 del 24 ottobre 2016, l’INPS ha evidenziato che, per effetto della Legge n. 21/2016, anche nell’anno 2016, per le interruzioni dei rapporti dl lavoro a tempo indeterminato rientranti nei casi contemplati dal richiamato comma 34 dell’art. 2, Legge n. 92/2012, continua ad essere escluso l’obbligo di versamento del contributo di cui all’art. 2, c. 31 della medesima legge.
Inoltre, chiarisce il messaggio, beneficiano della predetta esclusione anche i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016.
Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 24 ottobre 2016, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni UniEmens.
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