Interrogatorio formale. La reticenza è equiparata alla mancata presentazione

Pubblicato il 16 aprile 2010
Con sentenza n. 7783 dello scorso 31 marzo 2010, la Cassazione, Terza sezione civile, ha precisato che le risposte evasive o reticenti date in sede di interrogatorio formale sono equiparate alla mancata presentazione o al rifiuto di rispondere e, come tali, consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nella prova per interpello.

L'articolo 232 del Codice di procedura civile – spiegano i giudici di legittimità – statuisce che le ipotesi collegabili alla mancata comparizione o al rifiuto di rispondere senza giustificato motivo, costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, “come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”; di tal che, risulta evidente come "il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l'omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti”.
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