Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'AdER

Pubblicato il 02 luglio 2019

Tra le novità introdotte in sede di conversione del Decreto-legge “crescita” (n. 34/2019 ) si segnala la norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui al nuovo articolo 4-novies.

Tale disposizione, di natura interpretativa, fornisce la corretta esegesi del comma 8 dell'articolo 1 del convertito Decreto-legge n. 193/2016.

Viene, così, chiarito che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell’Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.

Nel dettaglio, viene stabilito che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto n. 1611/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) si applichi esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione ritenga di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie alla stessa Avvocatura riservate su base convenzionale.

Ai sensi del citato articolo 43, comma quarto - si rammenta - l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato e che salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

La nuova disposizione, per finire, stabilisce anche che non occorre la delibera motivata da sottoporre all’organo di vigilanza anche nei casi di indisponibilità da parte dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio dell’Agenzia.

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