In caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, laddove il giudice ordini il ripristino del rapporto di lavoro con il soggetto interponente, quest’ultimo è tenuto a pagare le retribuzioni a partire dalla messa in mora, che corrisponde al momento in cui il lavoratore offre la propria prestazione.
Il predetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 17 giugno 2021, n. 17422, che, uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nella materia, sottolinea l’autorevole conferma del Giudice delle leggi con la sentenza n. 29/2019, secondo cui Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua a gravare l’obbligo di corrispondere la retribuzione.
Diversamente, il riconoscimento di una tutela meramente risarcitoria diminuirebbe l’efficacia dei rimedi del lavoratore, sicché si realizzerebbe una pronuncia giudiziale – in concreto – priva di efficacia per il protrarsi dell’inosservanza senza reali conseguenze.
Già con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990, le Sezioni Unite affermavano che laddove venga accertata l’illegittimità di un appalto, con conseguente dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all’appaltante, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro da parte del committente comporta l’obbligo, per quest’ultimo, di corrispondere ugualmente la retribuzione a decorrere dalla messa in mora.
In particolare, una volta ottenuta la declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera, l’impossibilità della prestazione per fatti gravanti unicamente in capo al datore di lavoro comporta la sussistenza dell’obbligo retributivo, ancorché in assenza di prestazione lavorativa, con pacifico superamento della regola del sinallagma della corrispettività.
Chiaramente, unico limite al diritto delle prestazioni non ricevute è costituito dall’eventuale corresponsione delle retribuzioni da parte della società interposta.
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