La circolare agenziale 14 del 15 marzo passato, ricorda che le istanze per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo che gli enti non operativi sono tenuti a presentare vanno spedite in plico raccomandato presso l’Ufficio delle Entrate, pur se intestate al Direttore regionale. Alternativamente, l’interpello potrà essere consegnato a mano. Entro 90 giorni dovrà essere emanato il provvedimento della Direzione regionale delle Entrate (in acronimo “Dre”). Tuttavia, la tempistica illustrata dalla circolare 14, secondo cui si avrebbe tempo sino alla metà del mese di maggio per inoltrare l’istanza, va coordinata con l’invio di Unico 2007, come pure con il termine per il versamento dell’Ires e con quello previsto per lo scioglimento agevolato. L’indicazione di metà maggio quale termine di partenza degli interpelli non pare del tutto precisa: spiega, invero, l’articolo che se gli Uffici utilizzeranno l’intero periodo a disposizione (30 giorni per l’invio dell’istanza alla Direzione) una domanda presentata il 15 maggio, dunque nei termini, non potrà avere risposta prima del 15 agosto, ben oltre il termine per Unico 2007.
Un buco legislativo nasce quando il legislatore concede la possibilità di realizzare la fuoriuscita dal regime delle società di comodo attraverso scioglimento anticipato o trasformazione in società semplice, secondo la previsione del comma 111 dell’attuale Legge Finanziaria: sebbene sia di sicuro interesse la scelta della trasformazione in società semplice, il disposto delle norme contenute nella Finanziaria 2007 rappresenta un grande ostacolo alla realizzazione, poiché il comma 114 dispone che ai fini delle imposte dirette le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci posti in essere dalle società di comodo che realizzano lo scioglimento, si considerano effettuati in base al valore normale. Però, il secondo periodo del comma precisa che per gli immobili su richiesta del contribuente il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori alle rendite catastali, ma non è chiaro se il secondo periodo del comma 114 abbia portata generale, esplicando effetti anche per la trasformazione. Altrimenti, per essa si dovrebbe applicare la norma generale del valore normale di cui all’articolo 86, comma 3, del Tuir. Ove la trasformazione non sia “protetta” dall’estensione della valutazione automatica del valore degli immobili, tale possibilità potrebbe naufragare.
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