Interpello Iva europeo, adesione Italia al progetto «Cbr»

Pubblicato il 11 gennaio 2016

Dopo la riforma della disciplina degli interpelli nazionali, con l'adesione al progetto del Forum sull’Iva della Commissione europea, denominato «Cross border ruling» (Cbr), l'Italia adotta in via sperimentale un nuovo strumento utile per il trattamento Iva delle operazioni internazionali.

Il progetto pilota è iniziato nel giugno 2013 e la sua conclusione è prevista per il 30 settembre 2018. Il nostro Paese ha aderito tra il mese di ottobre e dicembre 2015.

A seguito di ciò, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 165827 del 29 dicembre 2015, ha disposto l’istituzione, presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale Normativa, di un punto di contatto dedicato per l'Italia, oltre le regole procedurali applicabili alle istanze del progetto Cbr nazionali.

A chi si rivolge il progetto Cbr?

Il punto di contatto è tenuto a rispondere in forma scritta alle istanze di Cbr presentate tramite la mail CBR@agenziaentrate.it dai soggetti passivi che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri che aderiscono al progetto pilota.

Le istanze possono aver ad oggetto solo l’interpretazione della normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate, mentre la valutazione di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare oggetto di CBR.

L’istanza deve essere presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.

Modalità di invio delle domande

Le istanze vanno presentate tramite Pec al punto di contatto individuato dall'Amministrazione finanziaria e condiviso con la Commissione europea.

Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell'altro o degli altri Stati interessati dalle operazioni internazionali.

Non vale il silenzio assenso né la nullità dell’atto difforme dalla risposta.

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