La nuova disciplina delle società di comodo ruota intorno al test dell’operatività: il confronto cioè tra i componenti effettivi del conto economico e i ricavi presuntivi costruiti applicando determinati coefficienti ad alcuni comparti dell’attivo patrimoniale. Per adempiere a tale novità, nella bozza di Unico 2007, tutte le società dovranno compilare il test non essendo più prevista la possibilità di dichiarare l’operatività senza eseguire il calcolo. Per sciogliere i dubbi sulla corretta valutazione dei suddetti componenti di conto economico, si ricorda che l’agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni nelle risposte fornite e ufficializzate tramite la circolare n. 11/E. Il test per verificare o meno l’operatività di una società “passa” anche attraverso la verifica delle partecipazioni in portafoglio. Dopo gli interventi della Finanziaria 2007, infatti, la normativa sulle società di comodo presume un rendimento del 2% del valore dei beni indicati nell’articolo 85 del Tuir e delle quote di partecipazioni in società di persone, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Con la circolare n. 6/E l’Agenzia sottolinea, inoltre, che anche le partecipazioni che siano attratte al regime Pex vanno comprese tra quelle che concorrono alla verifica dell’operatività. Allo stesso modo, sono state previste dalle norme della manovra per il 2007 alcune riduzioni da applicare nello svolgimento del test di operatività dei ricavi, quando si è in presenza di beni immobili detenuti dalle società. Infine, si devono ricordare le due vie di “fuga” dal nuovo regime delle società di comodo. La legge 296/2006, infatti, prevede una doppia possibilità di fuoriuscita dalle penalizzazioni conseguenti alla sempre possibile declaratoria di società non operativa, che subentrano in caso di scioglimento agevolato e di trasformazione in società semplice.
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