Interpelli antielusivi e antiabuso. Gestione differenziata

Pubblicato il 16 dicembre 2015

Tenendo conto delle novità legislative previste da due distinti provvedimenti in merito alle istanze di interpello antielusivo - il Dlgs 128/2015, che dal 1° ottobre 2015 ha introdotto una definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso, ed il Dlgs 156/2015 che, con effetto dal 1° gennaio 2016, modifica l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi quelli antiabuso), procedendo ad una loro uniformazione - l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 104 del 15 dicembre 2015, con la quale fornisce indicazioni operative per la gestione delle suddette istanze di interpello.

Obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di offrire chiarimenti di natura procedurale sulla gestione differenziata degli interpelli antielusivi e di quelli antiabuso, affinché i contribuenti non vedano rifiutata la loro istanza oppure non ottengano risposta efficace rispetto allo scopo dell’istanza stessa.

I dubbi avanzati all'Agenzia delle Entrate derivano, in primo luogo, dalla mancata coincidenza temporale dell'entrata in vigore delle due disposizioni normative: sfasamento temporale che si può trasformare per contribuenti e professionisti in veri e propri ostacoli.

Come operare con riferimento al momento di presentazione dell'istanza di interpello

In particolare modo, dubbi sorgono in merito all'abrogazione delle disposizioni antielusive e del correlato interpello disapplicativo e la successiva entrata in vigore della nuova fattispecie dell'abuso di diritto e del nuovo interpello antiabuso.

A tal fine, tenendo conto delle diverse decorrenze, l'Agenzia ha individuato tre periodi di riferimento in base al momento di presentazione della domanda, ed ha così dettato il comportamento da tenere per ciascuno di essi.

Nello specifico, la risoluzione n. 104/E, indica cosa fare nel caso di istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate.

- entro la data del 1° settembre 2015 per le quali la risposta non sia stata ancora resa dall'Amministrazione finanziaria,

- nel periodo intercorrente tra il 2 settembre e il 30 settembre 2015,

- e, infine, nel periodo tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015.

Interpelli antielusivi di settembre, istanza da ripresentare

Per le istanze presentate entro il 1° settembre 2015, l’Amministrazione finanziaria renderà il proprio parere limitatamente alla richiesta applicazione dell’articolo 37-bis (vigente alla data della loro presentazione). Inoltre, l'Agenzia ha puntualizzato che le stesse possono risultare prive degli elementi indispensabili per una complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata, come richiesto invece dall’art. 10-bis, e che le risposte perverranno nel previsto termine di 120 giorni.

Per le istanze presentate nel periodo tra il 2 e il 30 settembre 2015, a causa del disallineamento temporale tra le disposizioni succedutesi, è impossibile analizzare le fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento. Pertanto, tali istanze dovranno essere ripresentate.

Le istanze inviate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 potranno essere accettate anche se fanno riferimento ad una norma precedente, a patto però che l’istante indichi il settore impositivo in relazione al quale il parere viene richiesto e che specifichi le disposizioni che ritiene applicabili: in caso contrario le domande saranno inammissibili.

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