Intermediazioni extraUe ancora senza certezze

Pubblicato il 05 marzo 2007

Il comma 325 dell’unico articolo della Legge Finanziaria per il 2007 introduce una nuova regola sulla territorialità delle prestazioni di intermediazione, non toccando quelle relative a cessioni e acquisti di beni in ambito Ue, per le quali opera il solito articolo 40 del decreto legge numero 331 del ‘93. Le novità interessano, viceversa, l’articolo 7 del dpr 633/72: sussiste la territorialità per le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni diverse da quelle indicate dal comma 4, lettera d) e dall’articolo 40, commi 5 e 6 del citato decreto legge – ovvero le prestazioni di intermediazione riguardanti i trasporti intraUe e le prestazioni accessorie ai trasporti – “quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro dell’Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo dell’imposta”.

Dal nuovo dettato normativo deriva, quindi, che ogni prestazione di intermediazione inerente operazioni di cessione interamente realizzate in Italia, quelle verso Stati extraUe e quelle da Paesi extracomunitari verso l’Italia, sono considerate territorialmente rilevanti salvo nell'ipotesi in cui il committente sia un operatore di altri Stati Ue.

In ogni caso, se commissionate da un operatore nazionale, le operazioni di intermediazione che qui interessano sono sempre significative.

 

Ma, la disposizione rappresentata desta perplessità interpretative: non è, infatti, chiaro quale valenza sia da attribuire al termine “suddette prestazioni” utilizzato dall’intervento legislativo di cui alla lettera f-quinquies inserita nel comma 4 del predetto articolo 7, sostitutivo della disciplina sulle prestazioni di intermediazione di cui al comma 3. Se tale termine va inteso con riguardo ad ogni prestazione di intermediazione (non esclusivamente quelle effettuate in Italia nel senso descritto) sarebbero, ad esempio, territorialmente significative anche le prestazioni di un intermediario cinese che promuove vendite Cina su Cina o Cina verso altri Paesi diversi dal nostro in favore di un’impresa italiana sua committente. Nell’ipotesi opposta del considerare per “suddette prestazioni” quelle realizzate in Italia, sarebbe priva di significato la disposizione stessa, in quanto – sottolinea l’autore, auspicando un intervento chiarificatore – le prestazioni di intermediazione il cui committente sia un operatore nazionale sono già territorialmente rilevanti in ragione di quanto previsto dalla prima parte della lettera f-quinquies.

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