Intermediazione finanziaria e tempestività delle sanzioni Consob

Pubblicato il 31 ottobre 2017

La Cassazione, Seconda sezione civile, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) contro una decisione della Corte di appello di Milano di annullamento di una propria delibera con cui erano state applicate agli esponenti aziendali di una banca delle sanzioni amministrative pecuniarie a seguito della riscontrata violazione delle norme sull'attività di intermediazione finanziaria.

I giudici di gravame avevano così statuito asserendo una mancata contestazione degli addebiti entro il termine fissato dall’articolo 195 del Decreto legislativo n. 58/1998 ed ossia entro 180 giorni dall’accertamento.

Decorrenza del termine di 180 giorni

In proposito, la Corte di cassazione ha ricordato il proprio indirizzo interpretativo in relazione alla questione della decorrenza del termine di decadenza posto dall'articolo 195 citato, che sancisce l'applicabilità, anche nel campo delle violazioni di norme in materia di intermediazione finanziaria, dei predetti termini perentori a pena di estinzione dell'obbligazione nascente dalla trasgressione.

Nello specifico, per quel che riguarda le sanzioni amministrative citate, la Suprema corte ha spiegato che la decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti vada individuata nel giorno in cui la Banca d'Italia o la Consob in composizione collegiale, dopo l'esaurimento dell'attività istruttoria, siano in grado di adottare le decisioni di loro competenza.

La constatazione non coincide con l’accertamento

Da considerare, quindi, che la pura “costatazione” dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'”accertamento” in quanto nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private, alcuni ambiti, come quello, appunto, dell'intermediazione finanziaria, richiedono valutazioni complesse, “non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio”.

Questo non esclude che si debba procedere in un tempo ragionevole e che “in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto – esserlo”.

Conclusioni della Corte

Ad ogni modo, nella vicenda esaminata – ha concluso la Corte nel testo della sentenza n. 25730 del 30 ottobre 2017 – i giudici di merito si erano posti contro il principio secondo cui, ove siano disposte ulteriori verifiche rispetto a quelle che abbiano già permesso di acclarare gli elementi di fatto idonei alla contestazione poi effettuata, “non è consentito in sede di sindacato giurisdizionale entrare nel merito dell'opportunità degli atti di indagine medesimi, dovendo limitarsi il giudice a desumere l'ingiustificato ritardo non già dall'eventuale inutilità ex post, ma dalla “evidente superfluità” ex ante degli ulteriori accertamenti”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy