Intermediari all’impasse con i prelievi sui dividendi

Pubblicato il 17 aprile 2009 A seguito delle recenti disposizioni normative che hanno modificato la disciplina fiscale degli utili corrisposti a determinate categorie di soggetti, sia residenti che non residenti, appare ora fondamentale il ruolo degli intermediari finanziari, che sono tenuti all’applicazione dell’imposta e che devono mostrare particolare attenzione alle clausole che regolano il periodo transitorio. Di fatto, si impone l’obbligo del doppio regime fiscale per gli utili maturati prima dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (maturato ante) rispetto a quelli maturati successivamente (maturato post). Tenendo conto di questa suddivisione, gli intermediari – soprattutto banche – si trovano ad affrontare parecchi disagi nella concreta gestione fiscale dei pagamenti dei dividendi, soprattutto con riferimento alla compilazione del modello di certificazione Cupe e del quadro SK della dichiarazione dei sostituti d’imposta oppure nell’applicazione dell’imposta con aliquota ridotta dell’1,375%, nei confronti di soggetti residenti nell’Unione europea e in Norvegia. Nella certificazione Cupe, l’intermediario dovrà indicare al percettore quale parte di utile derivi da profitti maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e quale parte si riferisca, invece, ai profitti degli esercizi successivi. Il problema sorge quando, nella pratica, l’intermediario si trova nella condizione di non avere tutte le informazioni necessarie o di non saperle interpretare. La preoccupazione più grande degli intermediari sta nel fatto che la norma non disciplina le modalità e i termini con cui i dati relativi agli utili distribuiti devono essere comunicati, con il rischio che, in piena campagna dividendi, gli intermediari si trovino a dover fronteggiare gli adempimenti fiscali senza avere adeguate informazioni e potendo agire in modo arbitrario. Un comportamento prudenziale che si potrebbe ipotizzare è quello di considerare il dividendo di incerta formazione come maturato post, con conseguente trattamento peggiorativo a livello fiscale (base imponibile al 49,72% invece che al 40%).
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