Interessi passivi, percorso in sei tappe fra prestiti e sconti

Pubblicato il 20 maggio 2009

Tra meno di un mese (16 giugno) è fissato il primo appuntamento che vede i contribuenti impegnati con il pagamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 di Unico. La vera difficoltà di quest’anno per professionisti e imprese è il calcolo degli interessi deducibili. Il percorso è piuttosto arduo, con difficoltà che si possono nascondere ovunque. Infatti, anche se a prima vista il meccanismo sembra semplice, il pericolo sta nel fatto che gli operatori possono incontrare difficoltà improvvise nell’individuare gli interessi da considerare o da escludere, o possono incorrere in delle complicazioni in caso di adesione al consolidato fiscale o in presenza di operazioni straordinarie. Per semplificare, si può dire che il percorso che porta i contribuenti all’individuazione corretta degli interessi passivi da riportare in dichiarazione si articola in sei tappe. Si parte dall’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione soggettiva. Oltre alle società di persone e alle imprese individuali, infatti, anche le banche e le società finanziarie non applicano il limite basato sul Rol. Viceversa, sono soggetti a tale test tutte le società di capitali e i soggetti Ires, nonché le stabili organizzazioni di società estere. Successivamente, si devono individuare gli interessi passivi, il cui importo, al netto di quelli attivi, va confrontato con il plafond di deducibilità. Occorre poi individuare gli interessi esclusi, che solitamente sono ricompresi in due categorie: quelli sempre deducibili e quelli indeducibili per norme varie. La soglia che per l’anno 2009 può essere riportata in Unico è data dal 30% del Rol, maggiorato di un importo di 10mila euro. Il confronto, dunque, viene fatto con quest’ultimo ammontare, che sarà sempre deducibile anche se il risultato operativo è negativo. Per il calcolo del Rol si assumono i valori risultanti dal conto economico senza variazioni fiscali. Nel caso si verificasse un’eccedenza indeducibile, che comporta una variazione in aumento nel modello Unico, essa potrà essere riportata a nuovo per essere compensata e, quindi, dedotta in anni successivi, senza limite temporale. Solo dal 2010 sarà possibile il riporto a nuovo anche delle eccedenze di segno contrario, ma se la società ha preventivamente azzerato gli interessi passivi netti dell’anno.

Le novità della Finanziaria 2008 in materia di ammortamenti hanno avuto delle significative ricadute sui bilanci, anche per il calcolo delle imposte. Sono scomparsi gli ammortamenti anticipati e quelli extra-contabili oltre a quelli accelerati. Inoltre, il Fisco ha la possibilità di disconoscere gli ammortamenti non coerenti con i comportamenti contabili adottati sistematicamente nei precedenti esercizi, fatta salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di quella situazione in base ai corretti principi contabili. Sull’argomento degli ammortamenti vi è da dire che si è ancora in attesa che il legislatore riscriva il Dm 31 dicembre 1988 che individua i coefficienti di ammortamento, vista la facoltà prevista di poter dedurre fiscalmente il 100% della quota annua di ammortamento per i beni nuovi entrati in funzione nel 2008, escluse le auto e i beni strumentali di alcune attività regolate.

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