Interessi limitati per le transazioni precedenti al 2002
Pubblicato il 27 febbraio 2015
Con sentenza del 26 febbraio 2015 emessa in riferimento alla
causa n. C-104/14, la Corte di giustizia dell'Ue si è espressa sulla
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione italiana, nell'ambito di una controversia tra il ministero delle Politiche agricole contro la Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl, in merito agli
interessi dovuti su un credito vantato dalla Federconsorzi medesima nei confronti del Dicastero.
La domanda sottoposta all'esame dei giudici europei concerneva l
'interpretazione degli articoli 2, 3 e 6 della
direttiva 2000/35/CE, nonché degli articoli 2, 7 e 12 della
direttiva 2011/7/UE, entrambe relative alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In particolare, secondo la Corte di giustizia, l'
articolo 288, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (
TFUE), nonché gli
articoli delle direttive oggetto della domanda pregiudiziale vanno
interpretati nel senso che
non impediscono ad uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della
facoltà prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/35/CE - e, ossia, abbia
escluso, nell'attuare la medesima, i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 -, di
adottare, durante il termine di trasposizione della direttiva 2011/7/UE, disposizioni legislative idonee a
modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli
interessi prodotti da un credito derivante dall'esecuzione di un
contratto concluso prima dell'8 agosto 2002.
E' possibile prevedere, ossia, che
per i contratti conclusi prima di quest'ultima data
non valgano le regole Ue sul calcolo degli interessi poste a tutela dei creditori.