Nella risposta n. 56 del 3 marzo 2025 l’Amministrazione finanziaria si occupa della deducibilità degli interessi per sanzioni pagate da un libero professionista per la definizione del reddito da attività autonoma (articolo 54, primo comma, del Tuir).
Il caso parte da quanto rappresentato da un libero professionista: questi ha fruito del ravvedimento operoso speciale per regolarizzare violazioni fiscali, presentando nel 2024 delle dichiarazioni correttive per periodi fiscali precedenti. Da ciò è scaturito un aumento del debito fiscale (IRPEF, addizionali e IRAP), pagato nel 2024 comprendente le maggiori tasse dovute, la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso e gli interessi correlati.
Alla luce di ciò, l'Istante solleva una questione riguardo alla possibilità di dedurre tali interessi dal reddito derivante da attività professionale autonoma, secondo quanto stabilito dall'articolo 54 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Il professionista, facendo riferimento alla norma che prevede la piena deducibilità degli interessi passivi corrisposti per il pagamento ritardato delle tasse, applicabile tanto ai soggetti Ires quanto a quelli Irpef, suppone che la stessa regola si estenda agli interessi versati a seguito di un ravvedimento speciale.
Egli sostiene che, in assenza di regolamentazioni specifiche nel Tuir sulla deducibilità di questi interessi, la loro detrazione sarebbe giustificata sulla base dei principi generali.
Non è dello stesso avviso l’Agenzia delle Entrate come si evince nella risposta n. 56 del 3 marzo 2025.
L'articolo 54, comma 1, del Tuir, come applicabile ai redditi generati a partire dal 2024, stabilisce che il reddito proveniente dall'attività artistica o professionale si determina sottraendo dal totale delle somme e dei valori ricevuti in ogni forma durante l'anno fiscale, in relazione all'attività svolta, le spese sostenute nello stesso periodo per l'esercizio di tale attività, salvo eccezioni previste dallo stesso articolo e da altri articoli del capo V.
Va considerata la natura del costo in discussione: il ravvedimento speciale rappresenta una versione distinta del ravvedimento operoso che ha consentito di sanare determinate irregolarità gravi riguardanti le dichiarazioni fiscali legittimamente inoltrate per i periodi di imposta validi fino al 31 dicembre 2022. Questa procedura prevedeva che, entro il 31 maggio 2024, si correggessero le anomalie o le omissioni e si effettuasse il pagamento dell'importo adeguato di tasse, penalità e interessi.
Quanto agli interessi moratori, l’Agenzia precisa che:
Indicando l'assenza di norme dettagliate nel Tuir riguardo alla deducibilità degli interessi passivi nel contesto del reddito da lavoro autonomo, si intende che la loro trattazione fiscale è governata dai principi generali espressi nell'articolo 54, comma 1.
Questo implica che sono deducibili le spese effettuate nell'ambito dell'attività professionale o per l'acquisto di beni che generano entrate contribuenti al reddito professionale. È quindi essenziale che vi sia una relazione funzionale, anche se indiretta, tra i costi sostenuti e i ricavi che contribuiscono alla generazione del reddito autonomo.
Invece, gli interessi moratori pagati attraverso il ravvedimento speciale non sono considerabili pertinenti come definito dalla normativa, dato che sono risultati da un pagamento ritardato di imposte che, per loro natura, non sono spese direttamente correlate alla generazione del reddito professionale.
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