La Cassazione ha fornito alcune precisazioni per quel che concerne il dovere di trasparenza posto a carico del manager dal primo comma dell’articolo 2391 del Codice civile.
Si tratta, in particolare, della disposizione che impone all’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che abbia in una determinata operazione della società.
Nel testo della sentenza n. 126 del 7 gennaio 2018, la Corte di legittimità ha, in primo luogo, evidenziato che detto dovere, proprio in quanto rivolto nei confronti “degli altri amministratori e del collegio sindacale”, prescinde dal ruolo ricoperto dall’amministratore nell’organizzazione sociale e sussiste indipendentemente dall’organo competente a esaminare l’operazione.
Lo stesso, così, non deve necessariamente correlarsi a una deliberazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Difatti, le ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell’articolo 2391 hanno carattere eventuale e non incidono sul dovere di comunicazione imposto dal citato primo comma.
Il dovere in esame, inoltre, prescinde dalla eventuale conoscibilità aliunde della notizia, posto che l’informazione richiesta deve essere specificamente data in correlazione con l’operazione, senza che assuma rilievo, in questa sede, stabilire se la notizia debba procedere la riunione o possa essere data nel corso dell’incontro.
Sulla base di questi assunti gli Ermellini hanno respinto la doglianza sollevata dal componente del collegio sindacale di una Spa che si era opposto alla delibera Consob con cui era stato sanzionato per la violazione dell’articolo 149, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 58/1998, per carenze rilevate nell’attività di vigilanza sul rispetto dei doveri previsti dall’articolo 2391 c.c.
Secondo il ricorrente, in particolare, l’articolo in esame era applicabile esclusivamente per il caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, ed aveva errato, quindi, la Corte d’appello (che aveva confermato la sanzione) nel riconoscerne l’applicabilità a una riunione del comitato di controllo interno, priva di funzioni deliberative e istruttorie.
Una lettura, questa, non condivisa dalla Suprema corte secondo la quale, come detto, il dovere di trasparenza in oggetto non deve necessariamente correlarsi a una deliberazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, potendo semplicemente interessare anche una riunione del comitato di controllo.
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