In Commissione Giustizia del Senato è in corso l’esame del testo di conversione dell’ultimo DL in tema di intercettazioni. Sul decreto, nel frattempo, il plenum del CSM ha approvato un apposito parere.
Il DL n. 161/2019, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è stato pubblicato in Gazzetta a fine 2019.
Nel parere del Consiglio superiore della magistratura vengono analizzati i punti salienti del provvedimento che, viene ricordato, modifica il Decreto legislativo n. 216/17.
Secondo quanto si apprende da una nota del CSM, diffusa dopo il plenum del 13 febbraio, è stata accolta con favore la modifica sulle modalità esecutive delle intercettazioni, ritenuta utile per superare le criticità della precedente formulazione.
Tuttavia, sono evidenziati anche alcuni rischi in considerazione dell’ampiezza dell’obbligo di vigilanza attribuito in capo al PM, specie nei procedimenti con elevato numero di captazioni; inoltre, l’utilizzo della locuzione “espressioni lesive della reputazione”, estremamente elastica, potrebbe determinare “una discrezionalità applicativa foriera di disomogeneità fra diversi uffici giudiziari”.
Per quel che riguarda l’archivio per la conservazione delle intercettazioni, viene sottolineato che basare la distruzione delle registrazioni alla nozione di “non necessarietà per il procedimento” potrebbe causare alcuni rischi, se si considera la possibilità del mutamento delle necessità probatorie nel corso del procedimento nonché il fatto che le intercettazioni potrebbero legittimamente essere utilizzate in altri giudizi. Preferibile, quindi, un richiamo al concetto di “manifesta irrilevanza”.
Anche il limite temporale di conservazione potrebbe procurare ulteriori problematiche, in quanto le captazioni potrebbero rivelarsi utili, ai fini difensivi, anche dopo molti anni.
Sul fronte del potere di vigilanza del Procuratore, viene sottolineata la necessità di prestare la massima attenzione. Viene auspicata, anche, l’introduzione della possibilità, per il dirigente dell’ufficio, di delegare i poteri di controllo sul registro unico riservato, evitando così, negli uffici di maggiori dimensioni, l’eventualità di difficoltà operative.
Rispetto alla trasmissione di verbali e registrazioni dalla PG al PM, il CSM auspica l’introduzione di una norma che consenta alla Polizia giudiziaria di accedere agli atti anche prima del versamento dei documenti nell’archivio unico da parte del PM, ove necessario a fini investigativi.
Secondo il CSM, inoltre, per quel che concerne l’acquisizione e lo stralcio delle intercettazioni, il criterio utilizzato per l’acquisizione di particolari dati personali sia troppo stringente, sembrando maggiormente opportuno il diverso richiamo alla “non irrilevanza”.
Troppo ristretti apparirebbero poi i termini previsti con riguardo alla discovery effettuata ai sensi degli art. 415 bis e 454 c.p.p., qualora il numero di intercettazioni sia rilevante; da qui, l’auspicio ad introdurre una maggiore flessibilità delle scansioni temporali nonché la previsione espressa del diritto di esaminare e ascoltare le intercettazioni anche nell’ambito dell’art. 454 c.p.p.
Per quanto riguarda, infine, la modifica del regime transitorio, ancorato – viene ricordato - alla data di iscrizione dei procedimenti penali, il parere si esprime positivamente, “perché lo spostamento dal criterio legato al decreto di autorizzazione alla data di iscrizione consente di evitare la coesistenza di due diversi regimi nell’ambito dello stesso procedimento”.
E' tuttavia da segnalare il richiamo alle finalità che hanno motivato l’efficacia differita delle nuove disposizioni, per come desunte sulla base della relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione.
Il differimento – si legge, così, nel parere – avrebbe come scopo il completamento “delle complesse misure organizzative in atto, anche relative alla predisposizione di apparati elettronici e digitali”, delle attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici delle Procure e “di adeguamento dei locali, di predisposizione più efficiente del sistema informatico prescelto, di innalzamento del livello di sicurezza di quest’ultimo”.
E secondo il CSM, se questa è la ratio dell’efficacia differita, il breve termine previsto – pari a due mesi – sarebbe assolutamente inadeguato, in considerazione della complessità delle misure organizzative e tecniche da adottare.
Per questo, l’auspicio del Consiglio è che, in sede di conversione del DL, venga previsto uno sliittamento dell’efficacia delle nuove disposizioni di almeno tre mesi.
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