Intercettazioni. Diritto ad ascolto senza limitazioni

Pubblicato il 24 aprile 2018

Una volta che si è proceduto con il deposito dei verbali e delle registrazioni delle operazioni di intercettazione ai sensi dell'articolo 268, comma 4, del Codice di procedura penale, i difensori hanno diritto ad ascoltare i files audio relativi alle registrazioni delle captazioni.

Detto diritto non è suscettibile di alcuna limitazione né di apposita autorizzazione, costituendo prerogativa difensiva che può essere fatta valere anche al di là dei limiti dell'incidente cautelare.

Così la Corte di cassazione con sentenza n. 18082 depositata il 23 aprile 2018, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dal Pubblico ministero contro la declaratoria di nullità, pronunciata dal Tribunale, del decreto con cui il medesimo aveva negato alla difesa di un indagato di avere copia di tutti i files delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuati nell'indagine a suo carico.

Il Pm, in particolare, aveva adito i giudici di legittimità dolendosi dell’abnormità strutturale e funzionale della decisione impugnata con cui era stato disposto anche il rilascio delle copie dei files richiesti dalla difesa.

Diritto di copia dei files

Con particolare riferimento al diritto alla copia di tali files, la Suprema corte ha precisato che anche se lo stesso sembra subordinato al meccanismo di filtro di cui all'articolo 268, comma 6, del Codice processuale penale, nella prassi, tuttavia, “lo stralcio viene spesso pretermesso per venire assorbito dalle analoghe valutazioni rese in dibattimento”, tanto che, non di rado, come nel caso esaminato, il diritto alla copia finisce per essere riconosciuto senza una preventiva, esplicita, eliminazione a monte delle registrazioni manifestamente estranee al processo.

Di tal ché, nella specie, l'ordinanza impugnata non poteva certamente ritenersi abnorme poiché, in quanto corretta nei suoi presupposti e nelle sue conclusioni, non era avulsa dall'intero ordinamento processuale né era stata adottata dal Tribunale in assenza di potere astratto o concreto.

In ogni caso – ha ricordato la Cassazione - la violazione del diritto all'ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei files audio produce una compressione del diritto di difesa, “tale da concretare una nullità di ordine generale a regime intermedio”, che cade direttamente sulla possibilità di vaglio critico del momento nel quale si concretizza la prova, tanto che tale vizio non è riscontrabile esclusivamente in sede cautelare.

Recente riforma: tutela piena per il diritto all’ascolto 

Nel corpo della sentenza, la Sesta sezione penale ha sottolineato come anche il nuovo Decreto legislativo n. 216/2017 in materia di intercettazioni - in vigore dal 26 gennaio 2018 e non applicabile alla vicenda esaminata – sia stato elaborato “...nell'ottica di tutelare il diritto all'ascolto del difensore”.

La Corte si riferisce, in particolare, all’intervento che ha previsto l’innalzamento, da cinque a dieci giorni, del termine attributo alle difese per l'esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, nonché a quello con cui è stato anticipato il diritto al rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria, una volta disposta l'acquisizione ad opera del giudice.

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