Intercettazioni del difensore: vietate su conversazioni professionali

Pubblicato il 31 maggio 2018

Il divieto di intercettare le conversazioni dei difensori riguarda solo i colloqui che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'articolo 103 C.p.p., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa.

Detto divieto, quindi, non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale, con sentenza n. 24451 del 30 maggio 2018, nel pronunciarsi rispetto ad un procedimento penale in cui gli imputati erano stati condannati dai giudici di merito per estorsione.

Intercettabili i colloqui amicali del difensore

Questi, a mezzo del loro difensore, avevano avanzato ricorso per cassazione deducendo l'inutilizzabilità dei contenuti della intercettazione di una conversazione intercorsa tra uno dei due ed un avvocato, conversazione che, a loro dire, aveva avuto contenuto professionale, non rilevando il fatto che, all'epoca del colloquio, il mandato defensionale non fosse stato conferito e che l'imputato non fosse iscritto nel registro degli indagati.

Doglianza, questa, ritenuta manifestamente infondata dalla Suprema corte posto che, nella specie, i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio avevano valutato che la conversazione censurata non avesse avuto un contenuto professionale bensì amicale.

E la valutazione conforme di merito espressa sul punto in entrambi i gradi, nel caso esaminato, non risultava “scalfita dalle doglianze difensive orientate a qualificare il contenuto della conversazione come professionale nonostante la stessa si fosse risolta per stessa ammissione difensiva nella apprensione del problema e nella indicazione di un professionista competente per gestire la situazione processuale dei due”.

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