E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2018, il Decreto legislativo n. 216 del 29 dicembre 2017 contenente “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.
Il provvedimento, definitivamente approvato dal Governo il 29 dicembre 2017, è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella Legge di riforma penale n. 103/2017 e, in particolare, del relativo articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e).
Con lo stesso sono stati introdotti, tra le altre novità, un rafforzamento dei diritti di difesa e una maggiore tutela della riservatezza per le comunicazioni del difensore con il proprio assistito, nonché anche un ampiamento, per i giornalisti, del diritto di accesso e pubblicazione riferito alle ordinanze cautelari.
Il testo interviene, in primo luogo, arrecando modifiche al Codice penale, modifiche che si sostanziano nell’inserimento di un nuovo articolo, il n. 617-septies, che punisce la diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.
Il reato in esame, punibile a querela della persona offesa, viene contestato a chi, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde, con qualsiasi mezzo, riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.
L’integrazione di questa fattispecie viene punita con la reclusione fino a quattro anni, fatta salva l'ipotesi che la diffusione delle riprese o delle registrazioni derivi, in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca, nel qual caso la punibilità è esclusa.
A seguire, il Decreto interviene con modifiche al Codice di procedura penale in materia di riservatezza nonché in tema di trascrizione, deposito e conservazione dei verbali di intercettazione.
Viene sancito, tra le altre misure, il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. E’ inoltre vietata la trascrizione delle comunicazioni e conversazioni comunque illegittimamente intercettate, e che riguardino i difensori.
Per quanto riguarda il deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni, si prevede che lo stesso debba avvenire, ad opera del PM, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni. Questo, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e all'elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova.
Ai difensori delle parti viene, quindi, dato immediato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco formato, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni.
Gli stessi difensori, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso (prorogabili per ulteriori dieci giorni in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni), hanno facoltà di chiedere l'acquisizione delle comunicazioni rilevanti a fini di prova non comprese nell'elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria.
A seguire, il testo del Decreto n. 216/2017 prevede modifiche in materia di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico in dispositivi elettronici portatili e vengono semplificate, per finire, le condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
In linea generale le nuove previsioni diverranno operative decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) – che consente la pubblicazione delle ordinanze sulle misure cautelari depositate durante l’indagine e non più segreti - che acquista efficacia decorsi dodici mesi.
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