Intercettazioni: ai fini dell'applicazione della misura cautelare anche i brogliacci sono utilizzabili
Pubblicato il 07 novembre 2011
Con sentenza n.
39326 del 2 novembre 2011, la Cassazione ha rigettato il ricorso con cui il difensore di un indagato per i reati, in concorso, di rapina aggravata, lesioni, porto illegale di arma da sparo, ricettazione di autovettura e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, a cui il Tribunale di sorveglianza di Marsala aveva confermato la misura cautelare della custodia cautelare.
Nel ricorso era stata rilevata un'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità sull'utilizzabilità delle intercettazioni sulla base dell'assunto secondo cui era stato violato il diritto di difesa per il mancato rilascio o deposito del supporto magnetico relativo delle registrazioni nonché per l'irrituale modalità di comunicazione con gli organi di polizia i quali avevano informato telefonicamente la segreteria dello studio legale del ricorrente comunicando che copia della documentazione delle intercettazioni sarebbe stata consegnata da loro e non dalla segreteria del PM.
La Suprema Corte, su detti punti, ha aderito alle motivazioni dei giudici di merito per i quali la mancata consegna delle copie al difensore era stata causata esclusivamente dall’ingiustificato rifiuto dello stesso di riceverle. Inoltre – spiega la Corte - la richiesta della misura cautelare può legittimamente essere fondata sull’allegazione delle trascrizioni sommarie dei brogliacci di ascolto mentre “
l’omesso deposito del così detto brogliaccio non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime”.