Con il Messaggio INPS 17 giugno 2020, n. 2489, l'Istituto Previdenziale ha fornito le prime indicazioni sulla corretta presentazione e gestione delle nuove domande di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga. Le istruzioni emanate tengono conto delle disposizioni legislative applicabili in deroga al Decreto Rilancio ed introdotte ad opera del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52.
Come noto, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi degli artt. 68 e ss., ha esteso i trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, di ulteriori cinque settimane per i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa nel periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 agosto 2020. Un ulteriore periodo di quattro settimane era, invece, riservato per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Il quadro, come sopra definito, è stato ulteriormente variato dal Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Invero, ai sensi dell'art. 1, del predetto testo normativo, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 19 a 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro, che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020.
Per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione ordinario o all'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale, il quadro appare riassumibile come segue:
In tal senso, se non sussistono dubbi circa le modalità di presentazione delle quattro settimane sopramenzionate, le prime indicazioni dell'Istituto, contenute nel messaggio 17 giugno 2020, n. 2489, non sciolgono i dubbi di imprese e professionisti del settore.
Invero, ancorché il punto 2), delle predette istruzioni amministrative, indica che "per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di assegno ordinario non superiore a cinque settimane (...) è stato individuato un iter procedurale semplificato che (...) consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi, fino ad un massimo di quattordici settimane) attraverso l'invio di un'unica domanda", la procedura telematica di presentazione delle istanze di proroga al trattamento di integrazione salariale non consente di richiedere, unitamente alle cinque settimane, le giornate residue delle prime nove previste dal Decreto Cura Italia.
Nell'attesa che l'Istituto fornisca i dovuti chiarimenti, per coloro che intendano procedere alla presentazione delle istanze di concessione sarà opportuno allegare, ad ogni domanda, la dichiarazione di fruizione (in formato excel), debitamente trasformata in formato pdf, secondo le istruzioni indicate dall'INPS nel Messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020. Tale modello, che consente di calcolare correttamente le giornate di effettiva fruizione del trattamento di integrazione salariale, è utilizzabile esclusivamente per le richieste di cassa integrazione salariale ordinaria. Difatti, ancorché appaia difficile ipotizzare una diversa modalità di calcolo, l'Istituto ha espressamente previsto che per l'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito", delle aziende che accedono all'assegno ordinario, verrà reso uno specifico format.
Esempio di verifica delle settimane fruite |
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Settimane richieste |
Giornate fruite (sett. su 5 giorni) |
Sett./gg. residue (sett. 5 giorni) |
Giornate fruite (sett. su 6 giorni) |
Sett./gg. residue (sett. 6 giorni) |
9 |
34 |
2 sett. + 1 gg. |
34 |
3 sett. + 2 gg. |
35 |
2 sett. |
35 |
3 sett. + 1 gg. |
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36 |
1 sett. + 4 gg. |
36 |
3 sett. |
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37 |
1 sett. + 3 gg. |
37 |
2 sett. + 5 gg. |
A tal fine, appare utile ricordare che la giornata di integrazione salariale si intende fruita, per l'intera U.P., anche nel caso in cui almeno un lavoratore, anche per una sola ora, sia stato in riduzione o sospensione di attività lavorativa. Ove siano state presentate più richieste di integrazione salariale per la medesima U.P. (ad esempio più domande CIGO per i dipendenti con diverse percentuali part-time) bisognerà tenere a mente l'intera unità produttiva e non la singola richiesta.
A seguito delle deroghe introdotte dal comma 2, art. 1, Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 e 22, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Altresì, in fase di prima applicazione della norma, i termini di presentazione delle domande sono spostati al trentesimo giorno successivo a quello all'entrata in vigore del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52 (17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella di generale applicazione.
Per le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Unica eccezione, nei termini di presentazione della domanda, è rappresentata dalla richiesta di anticipo del trattamento di integrazione salariale nei termini previsti dall'art. 22-quater, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto ai sensi dell'art. 71, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Nel caso in cui l'impresa richieda il pagamento diretto dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori, ai sensi del comma 3, art. 1, Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, l'invio dei modelli SR41 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Anche in tal caso, in sede di prima applicazione della norma, il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto Legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è posteriore a quella generalmente prevista.
Trascorsi inutilmente tali termini la prestazione e i relativi oneri connessi resteranno a carico del datore di lavoro inadempiente.
Pertanto, in ragione dei termini di presentazione dell'istanza nonché dei termini concernenti la trasmissione della rendicontazione (modelli SR41), è possibile riassumere le prossime scadenze come segue:
Periodo di inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa |
Termine di presentazione della domanda (CIGO/FIS/CIGD), salvo richiesta di anticipo |
Termine di presentazione della richiesta di pagamento, anche a saldo |
Dal 23 febbraio al 30 aprile |
15 luglio 2020 |
17 luglio 2020 ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione |
Da 1° maggio al 31 maggio |
17 luglio 2020 |
17 luglio 2020 ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione |
Dal 1° giugno al 30 giugno |
31 luglio 2020 |
31 luglio 2020 ovvero entro 30 giorni dal provvedimento di concessione |
Con il Messaggio INPS 17 giugno 2020, n. 2489, l'Istituto previdenziale, oltreché rendere nota la nuova modalità di richiesta delle domande di integrazione salariale in deroga, illustra le modalità di richiesta di anticipazione del pagamento diretto previsto dall'art. 22-quater, comma 4, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.
La disposizione in commento consente ai datori di lavoro che fanno richiesta di pagamento diretto dell'integrazione salariale di optare per l'anticipazione del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.
La domanda di anticipazione, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa aventi inizio antecedentemente al 18 giugno 2020, andrà presentata entro e non oltre il 3 luglio 2020.
Difatti, in ossequio a quanto previsto dal predetto art. 22-quater, la domanda va presentata entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo, secondo le modalità indicate dall'INPS. Anche in tal caso, in fase di prima applicazione, il termine decorrerà dalla data successiva all'emanazione delle indicazioni amministrative.
I datori di lavoro ovvero gli intermediari abilitati potranno scegliere, contestualmente alla presentazione della domanda, se avvalersi dell'anticipazione del 40% selezionando l'apposita opzione.
Ove tale anticipazione volesse essere richiesta, sarà necessario compilare anche i seguenti dati:
L'Istituto procederà, dunque, ad autorizzare le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell'anticipo nei confronti dei beneficiari entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. In fase di prima applicazione della norma, l'Istituto provvederà ad erogare l'anticipazione anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale.
Sarà, comunque, onere del datore di lavoro inviare entro i termini previsti il modello "SR41", quale effettiva fruizione della prestazione richiesta, potendo generare un residuo a saldo rispetto a quanto già anticipato ovvero un recupero sull'eventuale eccedenza di anticipazione erogata, che avverrà nei confronti del datore di lavoro.
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