Nuovo aggiornamento delle Faq sull’accesso al Fondo Nuovo Competenze.
Con il quesito n. 35, viene chiarito che il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo del Fondo Nuove Competenze, non può essere destinatario dei trattamenti di integrazione a sostegno del reddito per tutto il periodo di svolgimento della formazione (massimo 250 ore).
Sarà, comunque, consentita la percezione dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo che va dal momento della presentazione dell’istanza da parte dell’impresa sino al momento di avvio del percorso formativo.
Diversamente, con la pubblicazione della Faq n. 36, relativa alla presentazione di una seconda istanza da parte dell’impresa per i lavoratori non indicati nella prima istanza, viene chiarito che i datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC qualora abbiano ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli indicati in prima istanza. Altresì, la novità rilevata in tale ultimo chiarimento si sostanzia nella possibilità che i datori di lavoro, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro, possono presentare una nuova istanza anche per gli stessi lavoratori salvo, però, indicare percorsi di sviluppo che abbiano obiettivi differenti rispetto a quelli della precedente istanza.
Pertanto, il lavoratore inserito in una istanza di contributo, che non abbia esaurito le 250 ore di rimodulazione previste, potrà essere oggetto di una nuova istanza per la parte residua di ore di rimodulazione disponibili per la frequenza di un nuovo percorso di sviluppo di competenze.
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