Integrative a favore del contribuente Norma irretroattiva

Pubblicato il 03 agosto 2017

Il sottosegretario al Mef, Paola de Micheli, intervenendo il 2 agosto 2017 ad un question time in Commissione Finanze alla Camera ha fatto chiarezza su alcuni dubbi riguardanti le novità introdotte dal Decreto fiscale n. 193/2016 in tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Tale provvedimento ha previsto all'articolo 5 la possibilità di presentare dichiarazioni integrative “a favore” non oltre il termine concesso all’Ufficio per l’attività di accertamento, equiparando, in tal modo, i termini previsti per le dichiarazioni rettificative a favore del Fisco con quelli applicabili alle dichiarazioni emendabili a favore del contribuente.

Prima dell'entrata in vigore di tale norma, però, la situazione era disallineata e ciò ha generato un rilevante contenzioso circa la validità delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione.

Con l'interrogazione parlamentare, dunque, si chiede di conoscere quali effetti l’equiparazione legislativa dei termini per l’inoltro della dichiarazione integrativa possa avere sul contenzioso in essere (stimato in circa 430 controversie per un valore che intorno ai 54 milioni di euro).

Efficacia temporale delle nuove disposizioni

Nella risposta al question time si riporta la posizione dell'Agenzia delle Entrate che, in relazione all’efficacia temporale delle nuove disposizioni, afferma che le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24 ottobre 2016, devono essere gestite sulla base delle normativa all’epoca vigente, ossia di quella in essere alla data di presentazione del modello integrativo.

Circa il principio generale dell’irretroattività della legge, che nel caso di specie consentirebbe di sanare tutte le posizioni in cui l’invio della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è avvenuto anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, invece, non risultano allo stato attuale pronunce di legittimità.

Pertanto, secondo l'interpretazione del MEF, la normativa che equipara le dichiarazioni integrative a favore e quelle a sfavore non è retroattiva e le dichiarazioni a favore presentate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme (24 ottobre 2016) non beneficiano dell'equiparazione dei termini.

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