L’Indennità integrativa dell’Inail deve aggiungersi ai normali compensi percepiti dal lavoratore, a titolo di retribuzione o di trattamento pensionistico, e pertanto è soggetta a Irpef. La misura della tassazione della suddetta indennità integrativa speciale, erogata dal Fondo pensione dell’Inail in aggiunta alle altre somme corrisposte a titolo di previdenza integrativa, è dell’87,5%. Tale misura del prelievo fiscale resta confermata anche nel caso l’indennità in questione costituisca la sola prestazione erogata, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre confermarlo è stata l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 285 di ieri.
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