Integrativa e decadenza per la notifica dell’avviso. Dichiarazioni24

Pubblicato il 04 giugno 2019

Al convegno Dichiarazioni24, iniziativa del Sole 24 Ore, il tema dell’integrativa e delle conseguenze sui termini di accertamento trova le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia chiarisce che:

  1. anche per l’eventuale dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap o dell’Iva la disciplina del termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è quella prevista con riferimento al periodo d’imposta e non all’anno di presentazione della dichiarazione;
  2. l’anno di presentazione della dichiarazione rileva, invece, per la decorrenza del termine di decadenza.

La dichiarazione integrativa e la riapertura dei termini di accertamento

La questione sollevata riguarda il comma 640 della legge 190/2014, che dispone, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa, la riapertura dei termini di accertamento, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.

Sul punto, non è mai stata esplicitata, è stato osservato, la conseguenza sui modelli integrativi riferiti a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, che è il momento da cui cambiano i termini.

Nello specifico, è stato chiesto ai tecnici delle Entrate se alle integrative riferite a periodi ante 2016 dei soggetti solari, siano applicabili i termini di accertamento riferiti al periodo oggetto di correzione, con eventuale raddoppio in caso di denuncia penale, oppure i termini previsti per l’anno di presentazione dell’integrazione.

Come detto l’Agenzia scioglie i dubbi: anche per l’eventuale dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap o dell’Iva, la disciplina del termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è quella prevista con riferimento al periodo d’imposta e non all’anno di presentazione della dichiarazione, che rileva invece per la decorrenza del termine di decadenza.

La risposta è motivata ricordando preliminarmente due norme:

È, poi, il successivo comma 132 (articolo 1 della legge di stabilità 2016) che fa espresso riferimento al periodo d’imposta: “Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. […]”.

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