Una società inglese fornirà ed installerà un computer ad elevate prestazioni tecnologiche (Supercomputer) presso un Centro di ricerca italiano. Essa si avvarrà, per la fornitura dei servizi di natura meccanica ed elettrica, propedeutici all'installazione del Supercomputer, di un soggetto passivo residente ai fini IVA in Italia (Beta).
Si chiede se, ai fini della localizzazione della prestazione per l’applicazione dell’Iva, i servizi resi da Beta siano da considerare prestazioni di servizi generiche - art. 7-ter, DPR n. 633/1972 - o se rientrino tra i servizi relativi a beni immobili - art. 7-quater dello stesso decreto.
I chiarimenti sono forniti con risposta a interpello n. 36 del 20 gennaio 2022, dall’Agenzia delle Entrate.
Esaminando le varie norme applicabili al caso concreto si deduce che:
Ciò è corroborato dal contenuto dell’accordo sottoscritto tra le parti dove emerge che i servizi di installazione non hanno ad oggetto l'immobile che sarà destinato ad ospitare il Supercomputer.
Dunque, le opere da eseguire non hanno carattere permanente potendo essere disinstallate, come previsto dal contratto, senza distruggere o alterare il fabbricato, mediante il disassemblaggio delle strutture.
In conclusione, i servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutici all'installazione del Supercomputer presso il Centro di Ricerca italiano, forniti dalla società Beta, non sono inquadrabili come servizi relativi a beni immobili, bensì sono riportabili tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7-ter, DPR n. 633/1972. Ai fini Iva, le prestazioni di Beta verso la società inglese non rilevano in Italia, visto che la committente non è stabilita nel nostro territorio.
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