Insolvenza transfrontaliera. Sì alla doppia procedura

Pubblicato il 30 ottobre 2015

In caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una secondaria procedura di insolvenza nell'altro Stato membro ove essa ha la sede legale ed è dotata di personalità giuridica.

Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 22093 depositata il 29 ottobre 2015, nel respingere il ricorso di una s.r.l. in liquidazione (con sede legale in Francia ma operante mediante stabilimento in Italia), avverso il provvedimento con cui i giudici italiani ne avevano dichiarato il fallimento, quale procedura secondaria ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio, relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Lamentava la società ricorrente, in particolare, come non avesse avuto senso aprire una seconda procedura di insolvenza presso lo Stato italiano (dove aveva un'unica sede), poichè la procedura principale era stata già legittimamente introdotta in Francia, in quanto ivi risiedeva la sede principale dei suoi affari.

Respingendo dette censure, le Sezioni Unite – cui è stata devoluta la questione – hanno fornito la seguente specifca interpretazione, in base ad una lettura sistematica del menzionato Regolamento CE 1346/2000.

E precisamente, l'apertura (come nella fattispecie) nei confronti di una s.r.l. con sede produttiva in Italia, di una procedura di insolvenza principale dal giudice francese in base all'individuazione in Francia della sede legale, non osta a che il giudice italiano possa a sua volta introdurre, nei confronti della medesima società, altra procedura di insolvenza secondaria, ai sensi del sopra citato Regolamento CE. Ciò a condizione, tuttavia, che detta società sia qualificabile come "dipendenza", ai sensi del medesimo Regolamento.  

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