L’ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare, sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale. Sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni riguardanti l' insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno.
Ne consegue che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso - in base ai criteri del petitum e della causa petendi - da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria. Né a caratterizzare una domanda come nuova, sono sufficienti il dato quantitativo o una diversa connotazione del medesimo credito.
Diverso è il discorso, se una legge retroattiva interviene a riqualificare il credito, nel qual caso il provvedimento di insinuazione può essere rivisto.
Viene infatti enunciato il principio secondo cui, in presenza di una legge retroattiva che introduca nuove ipotesi di crediti privilegiati, le nuove previsioni si applicano anche ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui sono stati azionati, e quindi anche ai crediti chirografari ammessi come tali al passivo.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 9618 dell’11 maggio 2016, decidendo in ordine al ricorso di una Banca, la quale, dopo una prima richiesta di ammissione allo stato passivo di una s.n.c. per un credito chirografario, aveva in seguito fatto domanda di immissione tardiva per il medesimo credito nel frattempo riqualificato come ipotecario.
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