Inserimento migranti: pubblicate le FAQ per le organizzazioni datoriali
Pubblicato il 02 maggio 2024
Nella sezione online dedicata all’inserimento sociale e lavorativo dei migranti in Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ dedicate alle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che desiderano sottoscrivere il Protocollo d’intesa previsto dall’art. 24-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione).
NOTA BENE: L'adesione al Protocollo – avente durata biennale - è aperta alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
FAQ
Di seguito si forniscono le risposte alle domande poste frequentemente, in particolare:
- il Protocollo di intesa può essere sottoscritto esclusivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale riconosciute tali ai sensi dei criteri indicati dalla circolare del Ministero del lavoro n. 14 dell’11 gennaio 1995;
- i Patronati non rientrano tra i soggetti che possono sottoscrivere il protocollo e non sono esentati dal presentare l’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati, che dovrà, pertanto, essere allegata all’istanza del datore di lavoro. Si specifica che, i Patronati sono autorizzati in via esclusiva (dai protocolli sottoscritti nel 2007 con il Ministero dell’Interno) alla trasmissione delle istanze per conto dei datori di lavoro che si avvalgono della loro assistenza;
- i soggetti abilitati a rilasciare l’asseverazione sono gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili a condizione che abbiano assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro previsto dall'art. 1 della legge n. 12/1979; i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività di consulente del lavoro dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- in caso di sottoscrizione del Protocollo da parte delle Organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione dell'asseverazione di cui all'art. 24-bis TUI, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero;
- con la sottoscrizione del protocollo le Organizzazioni datoriali firmatarie si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, del fatturato, del numero dei dipendenti, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. Le organizzazioni datoriali devono acquisire da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante (da conservare per un periodo non inferiore a cinque anni);
- in caso di sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si applica l'art. 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale "il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato" (stagionale e non) e trasmesso per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto;
- le Organizzazioni datoriali firmatarie dei Protocolli possono inviare gli elenchi degli operatori da abilitare - con l’indicazione dei codici fiscali - alla Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione agli indirizzi dedicati.