La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da Cassa Forense contro la decisione di merito che aveva riconosciuto ad una professionista, iscritta all'Albo degli avvocati ma che era anche insegnante di ruolo part-time, il diritto alla corresponsione da parte dell’Ente di previdenza degli avvocati dell'indennità di maternità.
La domanda di maternità era stata originariamente rigettata dalla Cassa in considerazione della circostanza che tale indennità era già stata erogata dall'INPDAP in virtù del rapporto di lavoro con il Miur.
Questo non legittimamente, secondo i giudici di merito, i quali avevano sottolineato che l’articolo 71 del Decreto legislativo n. 151/2001, nel richiedere all'iscritta alla Cassa di dichiarare l'inesistenza di altro trattamento per maternità, non intendeva certamente escludere la possibilità di un cumulo delle prestazioni o che la prestazione non dovesse essere concessa alla lavoratrice che avesse percepito il trattamento da parte di altro Ente in virtù dì altro rapporto di lavoro autonomo o dipendente.
Interpretazione, questa, ribaltata dai giudici della Cassazione i quali, aderendo alle doglianze avanzate da Cassa Forense, hanno sottolineato come la formulazione della norma richiamata fosse del tutto chiara ed univoca “e non consente una interpretazione diversa dall'impossibilità di godere del trattamento previsto dall'art. 70 nel caso in cui la richiedente goda già di una prestazione di altro ente”.
Diversamente opinando – ha sottolineato la Corte nella sentenza n. 27224 del 16 novembre 2017 - la disposizione sarebbe inutiliter data e non avrebbe alcuna utilità.
Per la Cassazione, infatti, l'argomento per cui non sussisterebbe alcun divieto di cumulo tra prestazioni erogate da più enti per lo stesso titolo era da considerare privo di pregio, in quanto mentre l'articolo 70 definisce i termini della prestazione, l'articolo 71 regola solo, in dettaglio, le condizioni di erogazione tra le quali, in particolare, che si documenti - attraverso una autocertificazione - l'insussistenza di prestazioni per la maternità già concessi in virtù di diversi rapporti assicurativi.
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